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13 settembre 2021
Cartella di pagamento via PEC: in caso di irritualità della notifica si applica il principio di sanatoria per conseguimento dello scopo

Nel caso in cui la notifica dell'atto sia avvenuta attraverso la trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, si applica l'istituto della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il quale si applica anche alla disciplina tributaria.

La Redazione

La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della stessa avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
Contro tale decisione, la società di riscossione propone ricorso per cassazione, deducendo che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che la cartella impugnata, notificata via PEC alla contribuente, fosse nulla perché priva di sottoscrizione digitale, considerando che il file aveva l'estensione di “pdf” anziché quella di “.p7m”. Il Giudice, inoltre, non avrebbe provveduto ad applicare il principio di sanatoria per conseguimento dello scopo, il quale si applica anche agli atti di natura tributaria.

Con l'ordinanza n. 24446 del 10 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il motivo di ricorso, richiamando un precedente giurisprudenziale che si riferiva ad una fattispecie similare secondo cui all'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario a ciò preposto non consegue l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende dal fatto che la sottoscrizione sia riferibile in modo inequivocabile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. In tal senso, la Suprema Corte aveva già avuto modo di chiarire che in materia di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 D.P.R. n. 602/1973 non prevede nessuna sanzione in caso di omessa sottoscrizione, dunque opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.

In relazione alla possibilità di notificare un atto attraverso PEC, invece, le Sezioni Unite avevano già evidenziato che l'irritualità della notificazione di un atto tramite tale strumento non ne comporta la nullità se la consegna del medesimo ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, raggiungendo così il suo scopo legale. Lo stesso accade se la consegna telematica ha prodotto comunque il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale, senza dimenticare che nel processo telematico «le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”».

Infine, gli Ermellini ribadiscono il principio secondo cui «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.».

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

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