Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 settembre 2021
Il disconoscimento formale deve avvenire evidenziando gli “aspetti differenziali” della copia prodotta rispetto all’originale

Ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., la giurisprudenza ha contemplato quale ulteriore requisito quello della specificazione degli “aspetti differenziali” tra la copia prodotta e l'originale, a pena di inefficacia.

La Redazione

In relazione a una causa in materia di fallimento, il Giudice delegato ammetteva al passivo il credito ipotecario della Banca. Il Giudice di seconde cure respingeva l'opposizione allo stato passivo proposta da quest'ultima poiché, tra le diverse ragioni, la società in questione aveva disconosciuto la conformità agli originali delle fotocopie delle note di iscrizione ipotecaria che erano...

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?