Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce che la sottoscrizione della querela presentata per iscritto costituisce un requisito ai fini della validità della stessa, mentre ai fini della sottoscrizione autentica è sufficiente che essa venga effettuata da parte di un soggetto abilitato che accerti l'identità del sottoscrivente.
La parte civile propone ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Alessandria di riformare la sentenza del Giudice di pace con cui si pronunciava di non doversi a procedere nei confronti dell'imputato, in relazione al reato di minaccia, per difetto di querela. A fondamento della decisione, il Giudice argomentava sul fatto che la querela era stata...
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Alessandria, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Alessandria del 24.7.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.F. in ordine al reato di minaccia nei confronti di S.A.M., per difetto di querela, ritenuta non rituale poichè autenticata da un avvocato incaricato del deposito, ma non nominato difensore, e, successivamente, presentata da altro, diverso difensore.
Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di Euro 350 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
2. Propone ricorso la parte civile, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La tesi della ricorrente è che il giudice d'appello abbia errato nel non distinguere tra l'attività di autentica della sottoscrizione della querela - per la cui validità non occorrono forme specifiche, essendo solo necessario che avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertato l'identità della persona che sottoscrive (si cita Sez. 5, n. 16260 del 11/3/2004), sicchè l'improcedibilità dell'azione deriva soltanto dall'ipotesi di mancata autenticazione della sottoscrizione - e l'ipotesi di deposito materiale della querela, che può essere effettuato da chiunque e, nel caso di specie, è stato addirittura effettuato da difensore all'uopo espressamente incaricato, avv. Pagetto.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Tassone Kate ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, non autosufficiente.
4. L'imputato ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso della parte civile, constatando la mancanza della dichiarazione di autentica relativa alla firma in calce alla querela, essendo stata autenticata soltanto la firma sottostante al mandato per il deposito, dunque con modalità equivoche di autenticazione.
Altrettanto equivoca è la volontà di nominare il primo avvocato, che ha autenticato la querela, quale proprio difensore ad opera della parte civile, non essendo stato proposto un atto di nomina formale ed essendo stata conferita delega per il deposito ad altro e diverso avvocato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice d'appello ha ritenuto irritualmente presentata la querela di parte civile, rilevando come l'avv. Filz avesse autenticato la querela, non risultando nominato quale difensore ma solo incaricato del deposito, e che la sua qualità di difensore di fiducia non potesse desumersi da altri elementi, quali l'elezione di domicilio, mancante, oppure lo stesso deposito dell'atto di querela, invece effettuato da altro avvocato, diverso da colei che aveva proceduto all'autentica della sottoscrizione della querelante, in quanto all'uopo a sua volta delegato (l'avvocatessa Pagetto).
2.1. In proposito, il Collegio rammenta che, in tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli artt. 101 c.p.p., comma 1 e art. 96 c.p.p., comma 2, ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Sez. 2, n. 9187 del 2/2/2017, Corneli, Rv. 269436: Sez. 5, n. 34945 del 3/7/2007, Di Cugno, Rv. 237723). Più in generale, vale il principio affermato già in epoca risalente dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 26549 del 11/7/2006, Scafi, Rv. 233974, secondo cui, in tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (nella fattispecie decisa la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).
L'obiettivo cui puntano le interpretazioni suddette è garantire certezze al procedimento giurisdizionale e la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela.
2.1. Nel caso della ricorrente, il testo della querela recava la seguente dizione: "Io sottoscritta S.A.M. conferisco mandato all'avv. Valentina Filz e all'avv. Carlotta Maddalena Pagetto affinchè a mio nome e per mio conto depositi il presente atto avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria".
Orbene, dall'analisi grammaticale e logica del lessico, ed in particolare dall'utilizzo del verbo depositare coniugato alla seconda persona singolare del congiuntivo, si evince chiaramente, - senza possibilità di equivoci, come invece sostenuto nella memoria difensiva dell'imputato - che la frase vada letta in senso disgiunto, avuto riguardo agli incarichi conferiti a ciascuna delle due legali: il mandato difensivo è stato conferito all'avv. Filz, che ha autenticato la firma; la delega al deposito all'avv. Pagetto, la quale, appunto, è stata incaricata dalla querelante soltanto di depositare l'atto di querela.
A riprova della correttezza di tale lettura stanno proprio le contestazioni di fatto di quanto è accaduto successivamente: dal timbro del deposito della querela risulta che effettivamente, come ha precisato il giudice d'appello, sia stata l'avv. Pagetto a depositare la querela, mentre la difesa, anche nel giudizio di secondo grado, è stata sostenuta dall'avv. Filz, già nominata.
Il conferimento del mandato difensivo alla predetta avvocatessa Valentina Filz, dunque, è facilmente deducibile dal contesto lessicale predetto e dalle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio.
E solo la mancata autenticazione della sottoscrizione della querela determina la improcedibilità, mentre, come si è già evidenziato citando le Sezioni Unite Scafo, l'attività di autentica della sottoscrizione della querela non prevede l'utilizzo di forme specifiche o rituali, essendo solo necessario che avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertato l'identità della persona che sottoscrive (vedi Sez. 5, n. 16260 del 11/3/2004, Cormio, n. m. ed anche Sez. U, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, Rv. 255583). E difatti, ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 1 che richiama le forme prescritte per la denuncia dall'art. 333, comma 2, del codice di rito, la sottoscrizione della querela presentata per iscritto, costituisce requisito di forma essenziale per la sua validità, mentre la sottoscrizione autentica, costituisce una ulteriore formalità nel caso in cui essa venga ad essere recapitata da un incaricato. In tale seconda ipotesi, per l'autenticazione della firma del querelante, non necessitano formule specifiche, essendo solo necessario che essa avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertata l'identità della persona che sottoscrive (ai sensi dell'art. 2703 c.c.).
Nella specie, risulta che l'atto è stato sottoscritto dalla parte offesa e che, in calce, è stata apposta l'ulteriore firma del difensore, l'avv. Valentina Filz, nominata con mandato secondo quanto ricostruito dal testo della querela (rimanendo irrilevante, poi, che l'atto sia stato presentato materialmente da un altro avvocato, a ciò pure incaricato dalla persona offesa).
La querela, pertanto, risulta regolare, essendo state compiute le formalità prescritte dall'art. 337 citato, sussistendo la sottoscrizione dell'atto di querela effettuata da S.A.M., mentre l'autenticazione è stata eseguita dal difensore, con l'apposizione, sotto la stessa, ex art. 39 disp. att. c.p.p., della sua firma accompagnata dalla qualifica.
3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche, in sede di giudizio civile, alla determinazione delle spese sostenute dalle parti e richieste per il presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.