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15 settembre 2021
Il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna contenuta nella seconda PEC

Per gli Ermellini, è irrilevante il momento dell'iscrizione a ruolo in via telematica ai fini del perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.

La Redazione

Il Ministero delle politiche agricole propone ricorso contro la decisione del Tribunale di Spoleto sostenendo che quest'ultimo avesse errato nel ritenere che l'onere della prova della tempestiva proposizione dell'appello gravasse sul Ministero stesso.

Con l'ordinanza n. 24676 del 14 settembre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e ribadisce che «il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di poste elettronica certificata del Ministero della Giustizia» conseguendone l'irrilevanza del momento dell'iscrizione a ruolo telematica.
Sulla questione, gli Ermellini ricordano l'orientamento secondo il quale spetta alla parte che ha impugnato provare la tempestività del gravame e il rispetto dei termini stabiliti a pena di decadenza. L'accertamento di tali elementi riguarda la verifica sulla sussistenza del presupposto processuale dell'azione e, pertanto, rientra tra «i poteri officiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali».

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