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15 settembre 2021
Basta il narcotest per accertare la natura della sostanza stupefacente

Non è necessario che il giudice disponga una perizia per accertare la natura della sostanza stupefacente, poiché ciò si rende necessario solo qualora occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti.

La Redazione

La Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nola all'esito del giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di detenzione a fine di cessione della sostanza stupefacente denominata “shaboo”.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, il quale innanzitutto rammenta di avere chiesto nei motivi di appello la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità, richiesta ritenuta inammissibile dal Giudice per genericità; inoltre, lo stesso afferma l'irrilevanza della condotta contestata e l'erronea omissione di una perizia sulla sostanza, sulla quale era stato effettuato solamente un narcotest.

Con la sentenza n. 33988 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato, affermando che è principio ormai pacifico quello secondo cui il narcotest può essere sufficiente ai fini dell'accertamento della natura della sostanza stupefacente e, dunque, per condannare l'imputato. Ciò si spiega poiché il giudice può comunque attingere conoscenza da fonti differenti, senza la necessità di disporre una perizia. Quest'ultima, infatti, si rende necessaria laddove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti.

Ciò posto, la Corte rileva che nel caso di specie era stato celebrato il giudizio abbreviato, attraverso il quale erano stati accertati elementi di prova raccolti solamente nel corso delle indagini del P.M., rinunciando al vaglio dibattimentale nel quale sarebbero potuti emergere elementi favorevoli all'imputato. In tal senso, gli Ermellini richiamano la motivazione oggetto della decisione del GUP, la quale afferma che il narcotest è un mezzo idoneo ad indicare il peso e la natura della sostanza ma non la percentuale di purezza, l'efficacia drogante e le dosi che in media possono essere ricavate; tuttavia, nel caso di specie è evidente che «questo dato va valutato in uno alle modalità dell'azione (si tratta di una detenzione domestica a fini di spaccio da parte di un soggetto già con precedenti di polizia per reati di spaccio e al momento del fatto sottoposto a misura cautelare detentiva in altro procedimento per reati analoghi), al dato ponderale non esiguo (trattandosi di anfetamine dalla notoria pericolosità), alla sussistenza di mezzi di confezionamento in grandi quantità (ben trecento bustine, oltre al misuratore e al bilancino), tutti elementi che non possono portare a ritenere la qualificazione del fatto di lieve entità».

Ciò posto, gli Ermellini sottolineano che la soluzione sarebbe stata differente nel caso in cui l'unico indice da considerare fosse stata la quantità netta della sostanza, non potendo in tal caso prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.