Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 settembre 2021
Riorganizzazione dell’Avvocatura dello Stato: le indicazioni di Palazzo Spada

Le principali novità introdotte dal Consiglio di Stato per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

La Redazione

A distanza di un mese dalla nota n. prot. 9478 del 6 agosto 2021, il Consiglio di Stato ha fornito il parere richiesto dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Dal parere n. 1448 del 7 settembre 2021, si legge che la Presidenza del Consiglio «ripropone, con l'odierno affare, il medesimo schema di regolamento (pur con talune modifiche), ora nuovamente approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021, senza tuttavia fare alcun riferimento alla sorte del precedente schema di regolamento, né alcuna menzione del riferito parere della Sezione n. 128/2021».
Infatti, non è la prima volta che Palazzo Spada esamina uno schema di regolamento analogo a quello in esame, a tal punto da parlare di «novazione della potestà normativa e quindi anche di un implicito ritiro del precedente testo», senza però fornire alcuna informazione in merito alle ragioni che hanno portato a tale soluzione.

Dalla lettura del testo odierno risulta che «l'Amministrazione ha in larga parte recepito le osservazioni formulate dalla Sezione e ha altresì introdotto alcune novità di rilievo», quali:

  • la previsione di un Ufficio stampa;
  • la creazione di un nuovo Ufficio amministrativo unico distrettuale di livello dirigenziale e non generale;
  • la riformulazione dei compiti degli Avvocati distrettuali;
  • la definizione della durata dell'incarico (3 o 5 anni) e della sua rinnovabilità una sola volta;
  • la ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance;
  • la creazione di due nuovi "Uffici".

Di particolare rilievo vi è anche la riformulazione delle attribuzioni degli Avvocatidistrettuali, le cui funzioni sono state ridisegnate «in termini maggiormente programmatici, con la previsione della definizione, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali» (art. 6).
Per quanto riguarda le funzioni dei dirigenti, invece, l'art. 7 gli attribuisce quella di «fornire le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza».

L'art. 8 specifica che l'incarico dei componenti Ufficio studi e formazione professionale dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta. È stata inoltre inserita la figura del coordinatore, ma non è invece stata recepita l'osservazione relativa alla previsione di una procedura di interpello per la nomina dei componenti.

L'art. 16 poi crea gli Uffici amministrativi unici distrettuali, «quali uffici di livello dirigenziale non generale, con una disciplina invero piuttosto scarna, ma sufficiente».

Il nuovo art. 17, rubricato «Disposizioni transitorie», prevede una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione prevede «una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, nonché degli incarichi di Responsabile per la transizione digitale e di Responsabile della protezione dei dati personali fino alla loro naturale scadenza».

Con riguardo, al potere dell'Avvocato generale, oltre a quello di “ridefinire” i compiti degli Uffici dirigenziali e le articolazioni dei servizi, è stato aggiunto l'obbligo di motivazione e «la previsione dei criteri di economicità, funzionalità, accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali». Sul punto pero, la Sezione ribadisce dei dubbi, affermando che «una volta scelta la strada di definire in una fonte regolamentare le funzioni degli uffici dirigenziali, non si possono poi ammettere modifiche con meri atti amministrativi generali».

Per questi motivi, Palazzo Spada suggerisce una riformulazione finalizzata a chiarire meglio «l'esigenza di consentire all'Avvocato generale di garantire la necessaria duttilità e adattabilità della struttura organizzativa introducendo di volta in volta quelle specificazioni e quelle rifiniture suggerite dalla prassi applicativa in luogo del termine "ridefinire" potrebbe a tal fine adoperarsi, ad esempio, la locuzione "definire in dettaglio"».