
Le principali novità introdotte dal Consiglio di Stato per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
A distanza di un mese dalla nota n. prot. 9478 del 6 agosto 2021, il Consiglio di Stato ha fornito il parere richiesto dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Dal parere n. 1448 del 7 settembre 2021, si legge che la Presidenza del Consiglio «ripropone, con l'odierno affare, il medesimo schema di regolamento (pur con talune modifiche), ora nuovamente approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021, senza tuttavia fare alcun riferimento alla sorte del precedente schema di regolamento, né alcuna menzione del riferito parere della Sezione n. 128/2021».
Infatti, non è la prima volta che Palazzo Spada esamina uno schema di regolamento analogo a quello in esame, a tal punto da parlare di «novazione della potestà normativa e quindi anche di un implicito ritiro del precedente testo», senza però fornire alcuna informazione in merito alle ragioni che hanno portato a tale soluzione.
Dalla lettura del testo odierno risulta che «l'Amministrazione ha in larga parte recepito le osservazioni formulate dalla Sezione e ha altresì introdotto alcune novità di rilievo», quali:
- la previsione di un Ufficio stampa;
- la creazione di un nuovo Ufficio amministrativo unico distrettuale di livello dirigenziale e non generale;
- la riformulazione dei compiti degli Avvocati distrettuali;
- la definizione della durata dell'incarico (3 o 5 anni) e della sua rinnovabilità una sola volta;
- la ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance;
- la creazione di due nuovi "Uffici".
Di particolare rilievo vi è anche la riformulazione delle attribuzioni degli Avvocatidistrettuali, le cui funzioni sono state ridisegnate «in termini maggiormente programmatici, con la previsione della definizione, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali» (art. 6).
Per quanto riguarda le funzioni dei dirigenti, invece, l'art. 7 gli attribuisce quella di «fornire le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza».
L'art. 8 specifica che l'incarico dei componenti Ufficio studi e formazione professionale dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta. È stata inoltre inserita la figura del coordinatore, ma non è invece stata recepita l'osservazione relativa alla previsione di una procedura di interpello per la nomina dei componenti.
L'art. 16 poi crea gli Uffici amministrativi unici distrettuali, «quali uffici di livello dirigenziale non generale, con una disciplina invero piuttosto scarna, ma sufficiente».
Il nuovo art. 17, rubricato «Disposizioni transitorie», prevede una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione prevede «una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, nonché degli incarichi di Responsabile per la transizione digitale e di Responsabile della protezione dei dati personali fino alla loro naturale scadenza».
Con riguardo, al potere dell'Avvocato generale, oltre a quello di “ridefinire” i compiti degli Uffici dirigenziali e le articolazioni dei servizi, è stato aggiunto l'obbligo di motivazione e «la previsione dei criteri di economicità, funzionalità, accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali». Sul punto pero, la Sezione ribadisce dei dubbi, affermando che «una volta scelta la strada di definire in una fonte regolamentare le funzioni degli uffici dirigenziali, non si possono poi ammettere modifiche con meri atti amministrativi generali».
Per questi motivi, Palazzo Spada suggerisce una riformulazione finalizzata a chiarire meglio «l'esigenza di consentire all'Avvocato generale di garantire la necessaria duttilità e adattabilità della struttura organizzativa introducendo di volta in volta quelle specificazioni e quelle rifiniture suggerite dalla prassi applicativa in luogo del termine "ridefinire" potrebbe a tal fine adoperarsi, ad esempio, la locuzione "definire in dettaglio"».
Consiglio di Stato, sez. atti normativi, 7 settembre 2021, n. 1448
Svolgimento del processo
1. Con nota n. prot. 9478 del 6 agosto 2021 il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questo Consiglio di Stato, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. 2. La Presidenza riferisce che il provvedimento disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato in sostituzione del vigente d.P.R. 5 luglio 1995, n. 333 e intende aggiornare la vigente disciplina, piuttosto risalente nel tempo, soprattutto alla luce delle novità normative sopravenute (in particolare, l'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto nella dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, per la prima volta, la figura dei dirigenti di seconda fascia). Tale novità – aggiunge la Presidenza – impone l'adozione di una previsione che disciplini le attribuzioni dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale, nonché il loro rapporto con le attribuzioni del Segretario generale, quale dirigente generale, da una parte, e con l'articolazione degli Uffici loro affidati, dall'altra. 3. Lo schema di decreto consta di diciotto articoli. L'articolo 1 descrive l'oggetto del regolamento e il suo ambito di applicazione. L'articolo 2 tratta dei criteri di organizzazione degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, sostanzialmente riproducendo quanto già previsto dal citato d.P.R. n. 333 del 1995. L'articolo 3 concerne la dotazione organica. L'articolo 4 tratta dell'indirizzo amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, ossia delle attribuzioni dell'Avvocato generale dello Stato. L'articolo 5 definisce le attribuzioni del Segretario generale. L'articolo 6 elenca le attribuzioni degli Avvocati distrettuali. L'articolo 7 elenca le attribuzioni dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale. L'articolo 8 istituisce l'Ufficio studi e formazione professionale. L'articolo 9 prevede che alle dirette dipendenze dell'Avvocato generale e del Segretario generale operano le rispettive segreterie particolari. L'articolo 10 definisce la figura e il ruolo del Responsabile per la transizione digitale. L'articolo 11 introduce la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'articolo 12 introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali. L'articolo 13 istituisce l'Organismo di valutazione della performance. Gli articoli 14 e 15 prevedono una nuova articolazione della struttura amministrativa, attraverso l'organizzazione in otto Uffici di livello dirigenziale non generale, articolati al loro interno in servizi di livello non dirigenziale. L'articolo 16 prevede l'istituzione, presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato, di un Ufficio amministrativo unico per la gestione unificata dei servizi amministrativi. L'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie, in particolare in relazione all'esercizio delle competenze dell'Organismo di valutazione della performance e del Responsabile della transizione digitale e del Responsabile della protezione dei dati personali. L'articolo 18 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni. 4. Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria (controfirmata dal Ragioniere generale dello Stato) e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), a firma di un dirigente della Presidenza del consiglio dei ministri su delega del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, nonché dall'analisi tecnico normativa (A.T.N.).
Motivi della decisione
I. Considerazioni generali 1. Questa Sezione ha già di recente esaminato – con il parere (definitivo, favorevole con osservazioni, non interlocutorio) n. 128/2021 del 1° febbraio 2021, reso alla Presidenza del consiglio dei Ministri – un analogo schema di regolamento, anch'esso denominato “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2020, qui trasmesso con nota della Presidenza prot. n. 12991 in data 17 dicembre 2020, iscritto come affare n. 1508/2020 e trattato dalla Sezione nell'adunanza del 26 gennaio 2021. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri ripropone, con l'odierno affare, il medesimo schema di regolamento (pur con talune modifiche), ora nuovamente approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021, senza tuttavia fare alcun riferimento alla sorte del precedente schema di regolamento, né alcuna menzione del riferito parere della Sezione n. 128/2021. 3. È verosimile che la nuova delibera di adozione preliminare del testo – assunta dal nuovo governo – valga come “novazione” della potestà normativa e quindi anche come implicito ritiro del precedente testo, ma nella nota di trasmissione e nella relazione illustrativa per la richiesta del nuovo parere di questo Consiglio non si fa alcun cenno a tale pregressa vicenda giuridica e non si fornisce alcuna informazione in ordine alle ragioni che avrebbero imposto o suggerito tale soluzione. 4. La Sezione ritiene che – stante la coincidenza di parti rilevanti dei due interventi – non si può non tenere in considerazione anche di quanto affermato nel precedente parere n. 128 del 2021, raccomandando comunque di integrare la relazione in modo da rendere conto in maniera compiuta del complesso iter di adozione del decreto.
II. Esame delle principali novità contenute nel testo. 1. Da un raffronto tra i due testi, quello trasmesso in data 17 dicembre 2020 e quello odierno, trasmesso in data 6 agosto 2021, emerge che l'Amministrazione ha in larga parte recepito le osservazioni formulate dalla Sezione con il già ricordato parere n. 128 del 2021, e ha altresì introdotto alcune novità di rilievo, che possono in sintesi indicarsi come segue: previsione di un apposito Ufficio stampa (art. 4, comma 2, anche in accoglimento dell'apposita osservazione formulata sul punto nel parere n. 128/2021); creazione di un nuovo Ufficio amministrativo unico distrettuale di livello dirigenziale non generale (articolo 16); riformulazione dei compiti degli Avvocati distrettuali (art. 6); definizione (in più punti: componenti dell'ufficio studi, Responsabile per la transizione digitale, Responsabile della protezione dei dati personali, componenti dell'OIV) della durata dell'incarico (tre o cinque anni) e della sua rinnovabilità una sola volta (in ossequio alle indicazioni in tal senso contenute nel parere n. 128 del 2021); ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance (art. 13), anche in esecuzione delle osservazioni formulate con il parere 128 del 2021, in termini più in linea con la disciplina generale di questo istituto; creazione di due nuovi “Uffici” (uffici dirigenziali di livello non generale): l'Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica, e l'Ufficio V - Archivio e impianti (il primo - art. 15 – assorbe, da un lato, le funzioni del già Servizio Documentazione giuridica interno all'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane, e costituisce, dall'altro lato, l'upgrading del già Servizio contratti, che era collocato nell'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica; il secondo - il nuovo Ufficio V - Archivio e impianti - assorbe il già servizio di cui alla lettera a) dell'Ufficio IV – Servizi legali e cura la protocollazione e lo smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in entrata e in uscita; protocollo in entrata e impianti; servizio protocollo in uscita). 2. Non risulta, invece, recepita l'osservazione svolta nel parere n. 128 del 2021 sull'art. 8 del precedente schema di regolamento, concernente i criteri di selezione dei componenti del Servizio studi e formazione professionale (struttura di livello non dirigenziale costituita da avvocati e procuratori dello Stato, nominati dall'Avvocato generale). Sul punto la Sezione aveva manifestato perplessità sulla “mancata previsione . . . sia dell'obbligo di interpello, sia dei criteri di selezione dei componenti del Servizio, limitandosi la norma ad individuare nell'Avvocato generale dello Stato il soggetto competente ad effettuare le nomine” e aveva richiamato la necessità di acquisire il parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 23, comma primo, lettera f), della legge n. 103 del 1979. Al riguardo si riferisce nella relazione illustrativa che “Esula invece dalla presente disciplina la regolamentazione delle procedure di nomina dei componenti degli uffici e delle competenze del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, le quali ultime si evincono peraltro da norme di rango primario, contenute nella legge 3 aprile 1979, n. 103. Pertanto, con riferimento alle strutture di staff dell'Avvocato generale e del Segretario generale (articoli 4, comma 2 e 5, comma 3), all'Ufficio studi e formazione professionale (articolo 8), al Responsabile della transizione digitale (articolo 10), al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 11), al Responsabile della protezione dei dati personali (articolo 12) e all'Organismo di valutazione della performance (articolo 13), le norme richiamate non descrivono procedure di nomina e criteri di scelta dei componenti di tali strutture, in quanto il regolamento si limita, come indicato dal suo stesso titolo, a dettare le "norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato", nel rispetto delle norme primarie, che già delineano le competenze del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato (legge 3 aprile 1979, n. 103), o i requisiti professionali” per le suddette nomine. Tale considerazione appare persuasiva a questo Collegio, atteso che quello in esame è tecnicamente un regolamento di organizzazione e ben può quindi concentrarsi sulla ripartizione di funzioni tra gli uffici, senza occuparsi anche delle modalità di individuazione dei responsabili dei medesimi. Ciò trova riscontro anche nella considerazione che la sedes materiae appropriata per la disciplina delle procedure di nomina resta quella delineata dalla normativa primaria, che già stabilisce – art. 23, primo comma, lettera f) della legge n. 103 del 1979 – che “il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato . . . provvede . . . f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico”, ed è altresì completata dal disposto del regolamento di cui al d.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato), nonché (indirettamente) dei regolamenti recanti le norme in materia di incarichi dei magistrati amministrativi e contabili (d.P.R. n. 418 del 1993 e d.P.R. n. 388 del 1995). Consta, peraltro, alla Sezione che anche di recente il predetto Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ha provveduto ad approvare (nella seduta del 21 gennaio 2021) una disciplina completa ed esaustiva in ordine alla qualificazione e all'autorizzabilità degli incarichi, contenente la definizione dei criteri e delle modalità procedurali relative al conferimento degli incarichi, sicché non sussiste la necessità di introdurre tale disciplina nella presente sede regolamentare, che anzi potrebbe incidere negativamente sugli ambiti di autonomia organizzativa che devono essere riconosciuti all'Avvocatura dello Stato. Ciò premesso, ritiene la Sezione che sarebbe comunque opportuno inserire nel testo regolamentare un richiamo esplicito di raccordo alle suindicate normative e competenze, in modo da fornire un quadro della disciplina più completo ed esaustivo, nella certezza che la disciplina primaria sopra richiamata possa trovare una diretta attuazione tramite gli organi competenti dell'Avvocatura, secondo criteri di buona amministrazione, se del caso anche mediante la previsione di apposite procedure di interpello, ma ciò senza l'ulteriore intermediazione della norma regolamentare.
III. Esame dei punti più rilevanti, anche in raffronto con le osservazioni già formulate nel parere n. 128 del 2021. 1. Nel parere n. 128 del 2021 era stato rilevato che “All'ultimo periodo del preambolo si richiama la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione” ma “che nessun atto tra quelli trasmessi a corredo della richiesta di parere al Consiglio di Stato proviene dal Ministro per la pubblica amministrazione, di talché non si è in condizioni di valutare se quest'ultimo Ministro abbia partecipato alla stesura dello schema di regolamento e se lo abbia condiviso nei suoi contenuti; né è dato sapere se sussista un atto formale di proposta nei termini indicati nel preambolo. La Sezione non può non rilevare che anche a corredo del nuovo testo non risulta esservi alcun atto o documento proveniente dall'Amministrazione della funzione pubblica. Si raccomanda, quindi, di provvedere al completamento del corredo istruttorio dell'atto prima dell'esame definitivo del testo da parte del Consiglio dei ministri o in occasione di tale esame. 2. Nell'art. 5, comma 3, la Sezione aveva rinvenuto e segnalato “un non pertinente richiamo all'articolo 17, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, norma avente ad oggetto la sostituzione del segretario generale in caso di assenza o impedimento”. Tale richiamo persiste nel nuovo testo all'odierno esame della Sezione (anche se in una nuova formulazione, che ha erroneamente sostituito le parole “comma quarto” con “comma 4”, mentre la dizione corretta resta “quarto comma” e non “comma 4”, non essendovi ancora, nella legge n. 103 del 1979, la numerazione dei commi con numeri arabi): al riguardo non può che ribadirsi l'esigenza di sopprimerlo. 3. L'art. 6 (Attribuzioni degli Avvocati distrettuali) ha subìto una più significativa riformulazione. Il testo attuale ridisegna le funzioni dell'Avvocato distrettuale in termini maggiormente programmatici, con la previsione della definizione, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorità mediante apposite direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione. La riformulazione delle funzioni dell'Avvocato distrettuale deriva anche dall'esigenza di tener conto del ruolo della nuova figura del dirigente dell'Ufficio amministrativo unico distrettuale. Vi è poi l'aggiunta, condivisibile, tra i compiti dell'Avvocato distrettuale, della richiesta, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, del contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali. Le modifiche apportate rispondono nel complesso a una coerente logica di sistema e implicano scelte di merito non irragionevoli, sicché non danno luogo a osservazioni di sorta. 4. Nell'art. 7 (Attribuzioni dei dirigenti) si aggiunge la funzione di fornire le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza. Nulla da osservare. 5. Nell'art. 8 (Ufficio studi e formazione professionale) si specifica che l''incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta ed è stata inoltre inserita la figura del coordinatore. Non è invece recepita l'osservazione relativa alla previsione di una procedura di interpello per la nomina dei componenti. Su tale ultimo profilo valgono le considerazioni di carattere generale svolte, anche per fattispecie similari (ad es. artt. 12 e 13), al par. 2, sub II (Esame delle principali novità contenute nel testo). 6. Nell'art. 10 (Responsabile per la transizione digitale) si precisa che l'incarico dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta. La riformulazione, in sé considerata, non richiede osservazioni. Il testo, tuttavia, ad un ulteriore approfondimento svolto in questa fase dalla Sezione, presenta alcuni aspetti problematici. Sotto un primo profilo, non è prevista alcuna forma espressa di raccordo e di coordinamento tra le funzioni e le attività del responsabile per la transizione digitale e l'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica, che pure (art. 15, comma 8) “cura l'attività di analisi statistica, pianificazione e sviluppo dei sistemi informatici e della digitalizzazione”. Sotto un secondo profilo la previsione, contenuta nel comma 1 dell'art. 10 in esame, secondo cui il responsabile per la transizione digitale è nominato “tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali” impone di segnalare l'esigenza di tener conto anche dell'art 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce, nel comma 1-ter , che “Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico”, formulazione che lascia supporre il necessario possesso, per uffici di questo tipo, di uno specifico background formativo e specialistico, difficilmente rinvenibile nelle professionalità tipicamente giuridiche degli avvocati e procuratori dello Stato, il che quindi potrebbe richiedere il ricorso (anche) a figure tecniche. Inoltre, anche per la nomina del responsabile per la transizione digitale devono valere le considerazioni svolte al par. 2, sub II (Esame delle principali novità contenute nel testo). 7. Anche per il Responsabile della protezione dei dati personali (art. 12) si precisa che “L' incarico dura al massimo cinque anni, al termine dei quali non può essere rinnovato”. Anche in tal caso valgono le considerazioni svolte al par. 2, sub II (Esame delle principali novità contenute nel testo). 8. Nell'art. 13 (Organismo di valutazione della performance) si riformula la funzione dell'organo, riferendola alla valutazione del “funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo”, anziché alla verifica “mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa”. Anche qui si precisa che il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta. La suddetta ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance, introdotta anche in esecuzione delle osservazioni formulate con il parere 128 del 2021, risulta essere maggiormente in linea con la disciplina generale di questo istituto, essendo riferita alla valutazione dell'andamento del sistema complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo, e non più alla verifica “mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa”. 9. Nell'art. 14 (Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura generale dello Stato), sono creati due nuovi Uffici dirigenziali di livello non generale (Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica, e Ufficio V - Archivio e impianti). Tale previsione trova adeguata copertura nella potenziata dotazione organica di personale dirigenziale dell'Avvocatura ed è garantita dall'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero per la pubblica amministrazione. 10. Come stabilito nell'art. 15 (Attribuzioni degli Uffici e dei Servizi), il nuovo Ufficio IV – Contratti e documentazione giuridica, assorbe le funzioni del Servizio Documentazione giuridica già interno all'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane e costituisce inoltre l'upgrading del già Servizio contratti, che era collocato all'interno dell'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica. Il nuovo Ufficio V - Archivio e impianti assorbe il già servizio a) dell'Ufficio IV – Servizi legali e cura la protocollazione e lo smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in entrata e in uscita (servizio protocollo in entrata e impianti; servizio protocollo in uscita). Si tratta di scelte di merito del tutto ragionevoli, che rispondono all'avvertita esigenza di rafforzamento di due snodi organizzativi strategici per la funzionalità dell'Avvocatura. Su tale scelta la Sezione non ha osservazioni da formulare. 11. L'art. 16 è nuovo e crea gli Uffici amministrativi unici distrettuali, quali uffici di livello dirigenziale non generale, con una disciplina invero piuttosto scarna, ma sufficiente al conseguimento della finalità di assicurare la gestione unificata dei servizi amministrativi, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. La Sezione non ha osservazioni da svolgere sul punto. 12. L'art. 17 (Disposizioni transitorie) è anch'esso nuovo e prevede una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, nonché degli incarichi di Responsabile per la transizione digitale e di Responsabile della protezione dei dati personali fino alla loro naturale scadenza. Si tratta di una previsione finalizzata evidentemente ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni di questo organo, riguardo alla quale la Sezione non ha osservazioni da proporre. Su di un piano più generale, sempre nell'ottica di garantire senza dubbi applicativi la continuità amministrativa, si ritiene di segnalare al Governo e all'Avvocatura dello Stato l'opportunità di valutare l'introduzione, nel testo regolamentare, di una previsione transitoria analoga a quella che di solito viene inserita nei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (con una formulazione, ad esempio, del seguente tenore: “Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente”). 13. Art. 18 (Disposizioni finali e abrogazioni). La Sezione aveva manifestato talune perplessità sul comma 1 del testo del corrispondente art. 16 del precedente schema di decreto, lì dove si prevedeva il potere dell'Avvocato generale di ridefinire con propri decreti “le funzioni di competenza degli uffici dirigenziali e le articolazioni dei servizi, definite in prima applicazione dal presente decreto”, “peraltro in assenza di specifici criteri”, in tal modo autorizzando “l'Avvocato generale a derogare con propri decreti all'assetto organizzativo scolpito negli articoli 14 e 15 dello schema di regolamento”. Il nuovo testo mantiene il potere dell'Avvocato generale di “ridefinire” i compiti degli Uffici dirigenziali e le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto, ma con la sola aggiunta di un obbligo di motivazione e con la previsione dei criteri di economicità, funzionalità, accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali. Nella relazione illustrativa si rappresenta che “La formulazione rispetta il principio della riserva di legge, in quanto prende a riferimento i criteri stabiliti dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che demanda l'organizzazione interna dei ministeri ad atti di natura non regolamentare) per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione ministeriali”. Tale osservazione risulta persuasiva solo nella parte relativa alle articolazioni interne degli uffici dirigenziali e non anche per la ridefinizione delle funzioni di tali uffici. Ed invero, una volta che si è scelta la strada di definire in una fonte regolamentare le funzioni degli uffici dirigenziali (anche se di seconda fascia, si veda l'art. 15), non si può poi ammettere, giusta il principio del contrarius actus, che tali norme regolamentari possano essere successivamente modificate con meri atti amministrativi generali. La Sezione non può pertanto non ribadire i dubbi di legittimità già espressi nel precedente parere, qui solo in parte attenutati con le modifiche apportate. Si suggerisce, al fine di superare questo rilievo, una riformulazione diretta a meglio esplicitare l'esigenza sottesa all'attuale testo dello schema normativo, ossia quella di consentire all'Avvocato generale di garantire la necessaria duttilità e adattabilità della struttura organizzativa introducendo di volta in volta quelle specificazioni e quelle rifiniture suggerite dalla prassi applicativa. In luogo del termine “ridefinire” potrebbe a tal fine adoperarsi, ad esempio, la locuzione “definire in dettaglio”.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.