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16 settembre 2021
Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico in ospedale: quando sussiste l’obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore?

La Corte di Cassazione fa chiarezza sull'obbligo della polizia giudiziaria di avvisare il conducente circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l'espletamento presso una struttura sanitaria degli esami funzionali ad accertare il suo stato alcolemico.

La Redazione

La Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il GUP, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza con le aggravanti per avere provocato un sinistro stradale e per avere commesso il fatto tra le 22 e le 7.
Contro tale decisione, l'imputato propone ricorso per cassazione deducendo, tra i diversi motivi, l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento dello stato di ebbrezza, ravvisato dopo avere eseguito dei prelievi ematici in ospedale senza il suo consenso e senza essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Con la sentenza n. 34328 del 16 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara infondato il suddetto motivo di ricorso, ritenendo opportuno fornire alcune precisazioni in materia.
Innanzitutto, gli Ermellini osservano come, in base a consolidata giurisprudenza, gli organi di polizia giudiziaria che vogliano far eseguire un prelievo ematico allo scopo di accertare il tasso alcolemico dell'automobilista che sia stato condotto presso una struttura sanitaria a causa del coinvolgimento in un sinistro stradale, devono previamente dare avviso allo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 
Ciò posto, la Corte rileva che «La condizione apposta dalla giurisprudenza è che l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S.». A tal proposito, gli Ermellini precisano che «Quando l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo avente fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste nessun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».
Qualora, invece, l'esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell'ambito dei protocolli sanitari ordinari ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria con l'obiettivo di acquisire la prova del reato, il personale richiesto agisce come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria, dunque scatteranno le garanzie difensive di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p..
Tirando le fila, non occorre dare l'avviso solo qualora gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere agli esami per l'accertamento del tasso alcolemico e gli organi di polizia giudiziaria rivolgano una richiesta sostanzialmente inutile ovvero si limitino ad acquisire la documentazione che ne deriva.

La Corte di Cassazione aggiunge, poi, che «la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di fari assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato».

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