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16 settembre 2021
Condannata la docente che abbassa i voti dell’alunna prima dello scrutinio

Per la Cassazione anche il registro del professore è un atto pubblico, pertanto la sua alterazione ingiustificata integra il reato di falso ideologico.

La Redazione

La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con cui veniva condannata una docente per aver modificato, nell'esercizio delle sue funzioni, i voti già attribuiti ad una alunna nel registro elettronico di classe.
Contro tale decisione, la docente propone ricorso per cassazione, sostenendo che il registro del professore non potesse essere qualificato né come atto pubblico fidefacente poiché privo di una espressa previsione normativa in tal senso, né come atto pubblico informatico.

Con la sentenza n. 34479 del 16 settembre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il registro personale del professore è un atto pubblico, in quanto dimostra le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige.
Inoltre, in materia di falso ideologico in atto pubblico, un recente orientamento sostiene che «il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti».

La Corte ritiene infondata anche la censura relativa all'impossibilità di qualificare il registro del professore come “documento informatico pubblico avente efficacia probatoriaex art. 491-bis c.p., poiché privo di sottoscrizione con firma elettronica qualificata ovvero firma digitale.
Sulla questione, la Cassazione menziona la L. n. 547/1993, che ha introdotto nel sistema penale la fattispecie della falsificazione di documenti informatici, la cui ratio legis è quella di tutelare «la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria»
Sebbene l'art. 491-bis c.p. non dia una definizione di “documento informatico pubblico o privato”, la dottrina lo qualifica come «qualsiasi specie di supporto, che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione» e il CAD come «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
In tema di efficacia probatoria, gli Ermellini riprendono quanto stabilito dal CAD, in forza del quale anche i documenti informatici privi di firma elettronica qualificata o avanzata hanno valenza probatoria.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione qualifica il registro del professore come documento informatico.

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