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17 settembre 2021
I video e le foto estrapolati dal cellulare della persona offesa costituiscono prove documentali

I contenuti estrapolati dal cellulare della persona offesa e trasferiti su DVD sono qualificabili come “documenti” ai sensi dell'art. 234 c.p.p., poiché idonei a rappresentare fatti, persone e cose.

La Redazione

Il Tribunale di Pesaro condannava l'imputato per diversi reati, tra i quali quello di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie e della madre convivente.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello riformava parzialmente la decisione di primo grado, dunque l'imputato si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, la nullità della pronuncia per via dell'inosservanza della legge processuale e della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Alla base del motivo di ricorso vi è il riferimento all'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei supporti informatici DVD aventi ad oggetto degli spezzoni di video e delle immagini depositate dalla persona offesa e il diniego del Giudice di eseguire una perizia su tali contenuti.

Con la sentenza n. 34569 del 17 settembre 2021, la Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, rilevando che non sussiste alcun profilo di criticità in relazione all'acquisizione dei DVD da parte del Tribunale.
Nello specifico, i Giudici di merito avevano qualificato come “documenti” acquisibili ex art. 234 c.p.p. i contenuti estrapolati dal cellulare della persona offesa, poiché idonei a rappresentare persone, fatti e cose, avendo la Corte di legittimità già precisato che l'attività di estrapolazione dei fotogrammi da un supporto video non costituisce un accertamento tecnico irripetibile.
Inoltre, gli Ermellini hanno già avuto occasione di chiarire che in questi casi si parla più correttamente di trasferimento o estrapolazione dei documenti in formato digitale «che riproducono fatti persone o cose», ponendo in evidenza l'operazione materiale volta ad acquisire il dato probatorio «che viene appreso tal quale a quello originale e di cui è ipotizzabile una indefinita possibilità di duplicazione».
Ciò posto, gli Ermellini affermano che l'art. 234 c.p.p. esclude che possa assumere rilevanza l'uso della modalità analogica o digitale mediante la quale è avvenuta la videoregistrazione e la seguente conservazione, in quanto la norma indica solamente le caratteristiche oggettive del documento.

Per tale ragione, i problemi dovuti all'eventuale non genuinità dei documenti sono estranei al tema dell'utilizzabilità o meno dei medesimi, dovendosi semmai accertare se essi siano stati manipolati. A tal proposito, però, la Corte d'Appello aveva già rilevato che nel caso di specie non emergevano dati concreti o altri profili tali da indurre ad avere qualche sospetto di manipolazioni o alterazione dei contenuti.
Anche per questa ragione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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