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17 settembre 2021
Il tenore di vita dell’ex coniuge non giustifica la revisione dell’assegno divorzile

Secondo la Cassazione, il mutamento della giurisprudenza rispetto al parametro di valutazione del tenore di vita goduto dall'ex coniuge non configura un fatto nuovo legittimante la modifica dell'assegno divorzile.

La Redazione

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile posto a carico dell'attore, ritenendo che non erano state allegate delle circostanze sopravvenute idonee a giustificare una modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite con la sentenza di separazione.
Proposto reclamo, la Corte d'Appello rigettava il gravame sostenendo che la modifica degli orientamenti giurisprudenziali e il riferimento dell'attore alle agiate condizioni dell'ex moglie non costituivano fatti nuovi sopravvenuti idonei a modificare i presupposti dell'assegno di divorzio.

L'ex marito propone ricorso in Cassazione, criticando la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva escluso che il mutamento della giurisprudenza rispetto al parametro di valutazione del tenore di vita goduto dall'ex coniuge potesse configurare un fatto nuovo legittimante la modifica dell'assegno divorzile, rilevando che gli artt. 156 c.c. e 9 L. n. 898/1970 si riferiscono a «giustificati motivi» e non a fatti sopravvenuti.

La Corte di Cassazione ritiene infondata la doglianza esposta e, con ordinanza n. 25205 del 17 settembre 2021, rigetta il ricorso.
Nelle sue argomentazioni, gli Ermellini spiegano che il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti a cui fa riferimento l'orientamento consolidato della Corte, attiene agli elementi di fatto e «rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché posse procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali».
Pertanto, la modifica dell'orientamento giurisprudenziale sui criteri di determinazione dell'assegno divorziale non può rientrare tra i criteri da utilizzare per decidere sulle istanze di modifica dell'assegno stesso.

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