Inammissibile il ricorso avanzato dal cittadino straniero perché la procura speciale depositata in atti non contiene l'indicazione certificata dal difensore che la data di conferimento della procura sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
In un giudizio vertente la richiesta di protezione internazionale, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25386 del 20 settembre 2021, dichiara il ricorso inammissibile per vizio della procura conferita ribadendo un recente principio di diritto affermato delle SS.UU. secondo cui «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie...
Svolgimento del processo
Che:
Il Tribunale di Ancona, con decreto del 13 febbraio 2020, ha respinto l'opposizione presentata da H.A., nato in (omissis), avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.
Contro il decreto H.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell'Interno si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ec art. 370 c.p.c., comma 1.
Motivi della decisione
Che:
Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, poichè risulta viziata la procura all'uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: "La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente" (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso in esame, la procura speciale depositata in atti è viziata perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula "è autentica".
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.