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21 settembre 2021
Nessun rapporto di specialità tra la bancarotta fraudolenta documentale e l’omessa dichiarazione IVA

La Cassazione afferma un nuovo principio di diritto in cui esclude la sussistenza di qualsivoglia rapporto di specialità tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000, ponendo l'accento sulla diversità delle due fattispecie.

La Redazione

La Corte d'Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale di Rovereto in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di omessa dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2011 e 2012.
Contro la suddetta decisione, l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l'omissione di ogni motivazione in ordine all'accertamento del dolo specifico di evasione e il fatto che la Corte d'Appello avesse escluso il rapporto di specialità sussistente tra la fattispecie di reato oggetto del presente giudizio e quella di bancarotta documentale, per la quale egli era già stato condannato.

Con la sentenza n. 34881 del 21 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile poiché i motivi che ne stanno alla base sono manifestamente infondati.
In ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, la Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'entità del superamento della soglia di punibilità e la conoscenza dell'ammontare dell'imposta evasa costituiscono elementi di prova del dolo specifico di evasione».

Quanto alla questione posta dal ricorrente sulla sussistenza del ne bis in idem in relazione alla precedente condanna per il reato fallimentare, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: «Non sussiste specialità, ex art. 15 cod. pen., tra la bancarotta fraudolenta documentale, art. 216, comma 1, n. 2, l.f. e l'omessa dichiarazione ex art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la sola omissione della presentazione della dichiarazione (…); diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'art. 216, n. 2 l. fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi dei creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale».

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.