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22 settembre 2021
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto richiesto dagli studi associati neocostituiti

Con la risposta all'interpello n. 605/2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando e con quali modalità lo studio associato neocostituito può beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. n. 41/2021.

La Redazione

L'istante è un avvocato che pone all'Agenzia delle Entrate un quesito relativo al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. n. 41/2021. Nello specifico, egli ritiene che, ai fini della percezione del contributo, sussiste un'incertezza normativa in relazione al fatto che non c'è alcun riferimento ai soggetti titolari di partita IVA individuale e che partecipano allo stesso tempo ad un'associazione professionale.

Con la risposta n. 605 del 17 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate inquadra in via preliminare la normativa di riferimento, costituita dalla circolare n. 5/E del 2021, dalla circolare n. 15/E del 2020 e dalla circolare n. 22/E del 2020.
Alla luce dei suddetti provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i principi in esse contenuti devono ritenersi estesi al caso di costituzione di uno studio associato, poiché in seguito può comunque avvenire il trasferimento della clientela dei professionisti alla forma di gestione associata dell'attività, come nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale.
Conseguentemente, «il soggetto “avente causa” della predetta operazione può essere incluso tra i soggetti neocostituiti, ai fini del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, esclusivamente nell'ipotesi in cui i professionisti mantengano negli anni di riferimento la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in favore dell'associazione».

Dunque, nel calcolo del contributo devono essere considerati gli effetti dell'acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito l'associazione istante, sia con riguardo alle modalità di determinazione della soglia massima compensi ai fini dell'accesso al contributo, sia in relazione al calcolo della riduzione del fatturato.
Come affermato dall'Agenzia delle Entrate: «Ne consegue che, l'istante dovrà determinare il “CFP COVID-19 decreto sostegni” avendo riguardo esclusivamente al fatturato ed ai compensi relativi ai clienti che gestisce in via autonoma rispetto a quelli confluiti nel summenzionato studio».

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