Con la risposta all'interpello n. 605/2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando e con quali modalità lo studio associato neocostituito può beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. n. 41/2021.
L'istante è un avvocato che pone all'Agenzia delle Entrate un quesito relativo al contributo a fondo perduto di cui all'
Con la
Alla luce dei suddetti provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i principi in esse contenuti devono ritenersi estesi al caso di costituzione di uno studio associato, poiché in seguito può comunque avvenire il trasferimento della clientela dei professionisti alla forma di gestione associata dell'attività, come nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale.
Conseguentemente, «il soggetto “avente causa” della predetta operazione può essere incluso tra i soggetti neocostituiti, ai fini del contributo di cui all'
Dunque, nel calcolo del contributo devono essere considerati gli effetti dell'acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito l'associazione istante, sia con riguardo alle modalità di determinazione della soglia massima compensi ai fini dell'accesso al contributo, sia in relazione al calcolo della riduzione del fatturato.
Come affermato dall'Agenzia delle Entrate: «Ne consegue che, l'istante dovrà determinare il “CFP COVID-19 decreto sostegni” avendo riguardo esclusivamente al fatturato ed ai compensi relativi ai clienti che gestisce in via autonoma rispetto a quelli confluiti nel summenzionato studio».