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24 settembre 2021
Covid-19 e D.P.C.M.: secondo la Consulta non c’è stata alcuna delega di funzione legislativa

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che per la Corte Costituzionale la funzione affidata al Presidente del Consiglio ha natura amministrativa attuativa dei decreti legge.

La Redazione

Con un comunicato del 23 settembre 2021 la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dei D.L. n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l'adozione, mediante D.P.C.M., di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con un comunicato del 23 settembre 2021 la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dei D.L. n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l'adozione, mediante D.P.C.M., di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le questioni sono state sollevate dal Giudice di Pace di Frosinone a seguito dell'opposizione proposta da un cittadino avverso la sanzione amministrativa di 400 euro comminatagli per essere uscito dall'abitazione durante il lockdown dell'aprile 2020, violando in tal modo il divieto stabilito dal D.L. e poi dal D.P.C.M..
A parere del GdP, i decreti legge in esame sarebbero in contrasto con gli artt. 76,77 e 78 Cost. in quanto avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa.

La Corte Costituzionale depositerà la sentenza nelle prossime settimane.
Nel frattempo, l'Ufficio stampa ha comunicato che la Consulta ha ritenuto inammissibili le censure relative al D.L. n. 6, in quanto non applicabili alla fattispecie in esame, e nonfondate le questioni relative al D.L. n. 19 poiché al Presidente del Consiglio è stata affidata una funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.

Con un comunicato del 23 settembre 2021 la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dei D.L. n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l'adozione, mediante D.P.C.M., di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le questioni sono state sollevate dal Giudice di Pace di Frosinone a seguito dell'opposizione proposta da un cittadino avverso la sanzione amministrativa di 400 euro comminatagli per essere uscito dall'abitazione durante il lockdown dell'aprile 2020, violando in tal modo il divieto stabilito dal D.L. e poi dal D.P.C.M..
A parere del GdP, i decreti legge in esame sarebbero in contrasto con gli artt. 76,77 e 78 Cost. in quanto avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa.

La Corte Costituzionale depositerà la sentenza nelle prossime settimane.
Nel frattempo, l'Ufficio stampa ha comunicato che la Consulta ha ritenuto inammissibili le censure relative al D.L. n. 6, in quanto non applicabili alla fattispecie in esame, e non fondate le questioni relative al D.L. n. 19 poiché al Presidente del Consiglio è stata affidata una funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.

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