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24 settembre 2021
In caso di pluralità di domande, la competenza arbitrale va verificata con riferimento a ciascuna di esse

Con l'ordinanza depositata oggi, gli Ermellini affermano un nuovo principio di diritto in materia di arbitrato.

La Redazione

Nell'ambito di una controversia relativa ad un contratto di subappalto ove è stato esperito regolamento di competenza, la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto.

Nello specifico, con l'ordinanza n. 25939 del 24 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che: «In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, primo comma, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza».
Di conseguenza, la Corte dichiara la competenza del Tribunale adito.

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