Poiché la sospensione dell'obbligazione pecuniaria della ricorrente trova giustificazione nell'inadempimento della controparte, la Cassazione accoglie il ricorso della società che era stata condannata al pagamento degli interessi moratori.
Una società propone ricorso per cassazione censurando la sentenza dei Giudici di secondo grado nella parte in cui l'avevano condannata al pagamento degli interessi moratori
Con ordinanza n. 25944 del 24 settembre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ribadendo il principio secondo il quale «la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, quanto meno nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte».
Svolgimento del processo
La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla Tecnesa s.r.l. nei confronti della B. s.r.l. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione tra il credito della Tecnesa s.r.l. per il residuo corrispettivo ed il credito della B. s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni per i vizi accertati, ha condannato la B. s.r.l. al pagamento in favore della Tecnesa s.r.l. la somma di Euro 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la B. di B.C. & C. s.n.c. (ora B. s.r.l.) aveva stipulato in data (OMISSIS) un contratto con la Tecnesa s.r.l. per l'allestimento di nuovi locali, pattuendo il corrispettivo di Euro 95.000,00, oltre iva; - la B., a fronte dei ritardi di quest'ultima nell'esecuzione del contratto e dei vizi e dei difetti delle opere realizzate e fornite, aveva agito in giudizio per la riduzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni; - la Tecnesa s.r.l., dal suo canto, negando l'esistenza di vizi e difetti e contestando il ritardo lamentato dall'attrice, aveva chiesto, previo rigetto delle domande proposte dall'attrice, di accertare l'ammontare delle somme ancora dovutele dalla B., detratto l'importo già versato di Euro 40,000,00, oltre iva; ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che, da un lato, il corrispettivo ancora dovuto dalla B. a Tecnesa, tenuto conto delle decurtazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio e di quanto già corrisposto dalla B., ammontava ad Euro 37.845,81, oltre iva, e che, operata la compensazione con i costi stimati dal consulente tecnico d'ufficio per i ripristini conseguenti ai vizi e ai difetti riscontrati, per un totale di Euro 12.650,00 oltre iva, la Tecnesa s.r.l. avesse il diritto di ricevere la somma di Euro 25.195,81, oltre iva.
La corte, quindi, rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla B. s.r.l., ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di Tecnesa s.r.l., della somma di Euro 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo.
La B. s.r.l., con ricorso notificato il 25/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
La Tecnesa s.r.l. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1224 e 1460 c.c., l'omessa motivazione, l'illogicità e la manifesta irragionevolezza anche in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello l'ha condannata al pagamento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, come previsti dal punto 5 del contratto di fornitura, senza, tuttavia, considerare che il mancato pagamento alla Tecnesa fosse conseguente esclusivamente all'inadempimento di quest'ultima, tale, quindi, da giustificare, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, la sospensione della prestazione a carico della B., ed omettendo, quindi, la necessaria valutazione, al fine di giustificare la debenza degli interessi moratori da parte di quest'ultima, in ordine alle ragioni, connesse ai ritardi e all'inadempimento della controparte, che l'hanno indotta a sospendere il pagamento della parte residua del corrispettivo.
2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, pur avendo accertato la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall'appaltatrice, al punto che, in corrispondenza del relativo valore (determinato nella somma complessiva di Euro 12.650,00 oltre iva), ha provveduto a ridurre il compenso spettante alla stessa, che ha fissato, detratto l'importo già versato e le decurtazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, nella somma di Euro. 25.195,81, oltre iva, non ha tenuto conto, lì dove ha condannato la committente al pagamento, oltre che del residuo compenso, anche degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, del principio secondo il quale la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto (Cass. n. 14926 del 2010), quanto meno nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte (Cass. n. 21315 del 2017).
3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna la quale, in differente composizione, previa verifica della sussistenza o meno di una valida ed effettiva rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento da parte della committente, così come eccepito della controricorrente, ed, in caso negativo, previa valutazione circa la proporzionalità tra gli inadempimenti commessi dall'una e dall'altra parte, provvederà ad accertare se ed in che misura la B. s.r.l. sia o meno tenuta, sulla somma dovuta quale residuo compenso, al pagamento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, o di altri interessi, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà agli accertamenti esposti in motivazione nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.