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24 settembre 2021
Nessun interesse moratorio se l’inadempimento è causato dalla controparte

Poiché la sospensione dell'obbligazione pecuniaria della ricorrente trova giustificazione nell'inadempimento della controparte, la Cassazione accoglie il ricorso della società che era stata condannata al pagamento degli interessi moratori.

La Redazione

Una società propone ricorso per cassazione censurando la sentenza dei Giudici di secondo grado nella parte in cui l'avevano condannata al pagamento degli interessi moratori ex  art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 . Nelle sue doglianze, la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non aveva considerato che la sospensione del pagamento della parte residua del corrispettivo nei confronti della controparte fosse giustificata dai ritardi e dall'inadempimento di quest'ultima.

Con ordinanza n. 25944 del 24 settembre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ribadendo il principio secondo il quale «la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, quanto meno nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte».

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