Per effetto della riforma forense avvenuta con la L. n. 247/2012, la designazione può essere effettuata oralmente. Spetta al controinteressato dedurre la carenza di investitura formale entro la regolare costituzione di una della due parti della vicenda processuale.
La Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza di primo grado dichiarando di non doversi a procedere nei confronti degli imputati e revocando le statuizioni civili di condanna. I Giudici di secondo grado avevano dedotto che all'udienza di discussione non era presente il difensore di fiducia nominato dalla parte civile ma un sostituto...
Svolgimento del processo
1. Il Comune Archi, quale parte civile nel processo penale a carico dei sigg.ri R.P. e D.C.S., ricorre per l'annullamento della sentenza del 19/02/2020 della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma della sentenza del 08/06/2017 del Tribunale di Lanciano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro ascritti (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 734 c.p.) perchè estinti per prescrizione ed ha revocato le statuizioni civili di condanna.
1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla revoca delle statuizioni civili di condanna e deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), il malgoverno delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la costituzione e la permanenza della parte civile nel processo penale.
2. IL Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.Gli imputati hanno presentato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2.La Corte di appello ha revocato le statuizioni civili di condanna accogliendo lo specifico motivo devoluto dagli imputati i quali, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, avevano dedotto che "all'udienza di discussione non era stato presente il difensore nominato dalla parte civile come procuratore speciale (avv. Stefania Antonelli), bensì l'avv. Domenico Frattura, il quale aveva depositato conclusioni scritte, da lui stesso sottoscritte, qualificandosi, lo stesso, come difensore della parte civile benchè sfornito sia di procura speciale sia di delega da parte del procuratore speciale. Quindi, poichè l'avv. Domenico Frattura era privo di qualsiasi legittimazione ad esercitare la difesa tecnica del Comune di Archi, le conclusioni dal medesimo rassegnate erano affette da nullità assoluta, con la conseguenza che la costituzione di parte civile avrebbe dovuto intendersi come tacitamente revocata" (pag. 6 e seg. sentenza impugnata).
2.1.Nel condividere i rilievi difensivi, i Giudici distrettuali hanno rilevato che "all'udienza dell'8.6.2017, l'avv. Domenico Frattura è indicato come difensore della parte civile. Nell'occasione, lo stesso non ha depositato una delega scritta nè risulta dal verbale che sia stato nominato quale sostituto, ex art. 102 c.p.p., dall'avv. Stefania Antonelli, procuratore della parte civile. Nè la sua qualità di sostituto del difensore investito di regolare mandato può desumersi dal contenuto delle conclusioni scritte depositate in udienza, sottoscritte dall'avv. Domenico Frattura senza alcuna ulteriore indicazione. Ora, è vero che la carenza di investitura formale del sostituto processuale integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p., comma 2 (quindi, nel caso di specie, dinanzi al giudice di primo grado, al momento della presentazione delle conclusioni), è pur vero, però, che, nel caso in esame, il difensore che ha rassegnato le conclusioni non può essere definito come sostituto processuale non avendo depositato delega scritta, non essendosi qualificato come tale nelle conclusioni e non essendo indicato come tale nel verbale di udienza. Le conclusioni, quindi, in quanto rassegnate da un soggetto privo di qualsiasi legittimazione, sia pure informale, devono essere considerate tamquam non esset, per cui, come sostenuto dagli appellanti, la costituzione di parte civile, in carenza di conclusioni scritte, deve intendersi revocata ex art. 82 c.p.p., comma 2" (pag. 11, sentenza impugnata).
2.2.Secondo la Corte di appello, dunque, l'Avv. Frattura non aveva alcun titolo per rassegnare le conclusioni in sede di discussione.
3.Tanto premesso, osserva il Collegio:
3.1.1a costituzione di parte civile era stata sottoscritta dall'Avv. Stefania Antonelli quale difensore e procuratrice speciale del Comune di Archi, giusta procura conferita il 04/12/2014;
3.2.l'Avv. Antonelli aveva esercitato la facoltà, espressamente conferita dalla procura, di nominare propri sostituti, nominando l'Avv. Domenico Frattura per le udienze del 29/10/2015 (delega scritta del 28/10) e del 25/02/2016 (delega scritta del 24/02);
3.3.all'udienza del 07/07/2016, l'Avv. Domenico Frattura era presente, quale patrono di parte civile, "in sostituzione dell'Avv. Stefania Antonelli", senza produrre alcuna delega scritta e senza contestazioni di sorta sull'esistenza della stessa;
3.4.anche all'udienza del 01/06/2017 l'Avv. Frattura era comparso in sostituzione dell'Avv. Antonelli (così nel verbale);
3.5.all'udienza del 08/06/2017, alla quale il Tribunale aveva rinviato per la discussione, l'Avv. Frattura era presente "per le parti civili" ed aveva disimpegnato la propria attività defensionale producendo atti e rassegnando le conclusioni scritte e quelle a verbale;
3.6.1e conclusioni scritte erano state sottoscritte dall'Avv. Frattura e redatte su carta intestata: "Studio Legale Frattura-Antonelli", intestazione riportata anche nelle due deleghe scritte di cui al precedente p. 3.2;
3.7.dall'intestazione della sentenza del 08/06/2017 del Tribunale di Lanciano risulta che l'Avv. Antonelli era sostituito per delega dall'Avv. Frattura;
3.8.all'udienza del 19/02/2020, celebrata in Corte di appello, la parte civile era rappresentata dall'Avv. Frattura in sostituzione dell'Avv. Antonelli "come da delega" (così il verbale); le conclusioni scritte, sempre redatte su carta intestata allo studio Frattura-Antonelli, erano state sottoscritte dal solo Avv. Frattura;
3.9.in nessuna delle udienze nelle quali l'Avv. Frattura si era costituito quale sostituto dell'Avv. Antonelli ovvero "per la parte civile" è stata dedotta la carenza di investitura formale nè alcuno gli aveva fatto richiesta di documentare la sua qualità (art. 27 disp. att. c.p.p.).
4.Costituisce insegnamento prevalente della Corte di cassazione (condiviso dal Collegio e qui ribadito) che la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 2, come interpretato alla luce della tacita abrogazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, conv. dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della L. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense, a mente del cui art. 14, comma 2, "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta" (Sez. 2, n. 57832 del 15/11/2018, Rv. 275067 - 01; Sez. 1, n. 48862 del 02/10/2018, Rv. 274086 - 01; contra Sez. 5, n. 26606 del 26/04/2018, Rv. 273304 - 01, cui attinge la memoria difensiva degli imputati).
4.1. La designazione del sostituto processuale deve essere effettuata nelle forme stabilite dall'art. 96 c.p.p., comma 2, (art. 34 disp. att. c.p.p.) e, dunque, anche con dichiarazione verbalmente resa all'autorità procedente dallo stesso sostituto non necessariamente mediante la consegna della designazione scritta redatta dal sostituito. Nè per il sostituto del difensore della parte civile vigono regole diverse e speciali (vi osta la collocazione sistematica dell'art. 102 c.p.p.). Tanto più che, nel caso di specie, la procura speciale non imponeva forme particolari per la designazione del sostituto processuale.
4.2.Come ricordato da Sez. 1, n. 48862 del 2018, cit., "nell'interpretazione del menzionato art. 96 c.p.p., comma 2, (...) la giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l'esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione (Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434; Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari, Rv. 235963), ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi (Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270; Sez. 2, n. 52529 del 10/11/2016, Bellinato, Rv. 268412; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879), o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta (v., a contrario, Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493) (...) La necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all'autorità procedente o trasmessa per raccomandata, o altrimenti fosse investito verbalmente dal medesimo titolare, presente all'atto, discendeva dalla conforme impostazione della legge professionale. Il relativo ordinamento è stato tuttavia riformato, per effetto della L. n. 247 del 2012.
L'art. 14 di essa, intitolato "Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni", prevede, tra l'altro, che l'avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2) (...) Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, non è arduo ravvisarlo in un'esigenza di semplificazione - nel quadro del più generale indirizzo, volto ad esaltare l'affidamento dell'ordinamento nell'avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l'esercizio responsabile - e in un'esigenza di armonizzazione in ambito Europeo. Come risulta da un'indagine, anche rapida, di tipo comparatistico, negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all'udienza dell'avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente (Reglement Intèrieur National, art. 6.2); ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l'udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 preleggi, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96 c.p.p., comma 2, c.p.p. e art. 34 disp. att. c.p.p., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace".
4.3.La sentenza si fa carico anche di disattendere il contrario convincimento espresso da Sez. 1, n. 26606 del 2018, cit., che nega l'intervenuta abrogazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, argomentando dal fatto che la L. n. 247 del 2012, art. 65, farebbe salve le norme anteriori fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, che non risulterebbero allo stato emanati, e dal fatto che non risulta esercitata la delega prevista dall'art. 64 della medesima legge di riforma. Ulteriore argomento è costituito dal fatto che la L. n. 247 cit., art. 14, è suscettibile, "in parte qua", di un'interpretazione restrittiva, che ne limita l'applicazione ai casi di sostituzione extra-processuale. In ogni caso tale disposizione costituirebbe norma generale, inidonea a derogare alle preesistenti disposizioni codicistiche di natura speciale.
4.4.Osserva la citata Sez. 1, n. 48862, che la L. n. 247 del 2012, art. 14, "ha un ambito squisitamente giudiziale, come si ricava dall'esegesi in precedenza condotta e come è confermato dai lavori preparatori. Nella relazione di accompagnamento al testo unificato dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento forense, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (A. S. 601-A, XVI legislatura), poi tradottosi nella L. n. 247 del 2012 - dopo l'affermazione che l'art. 13 (poi divenuto 14 nella redazione definitiva) reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni" - si legge che il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalità di perfezionamento del mandato professionale, mentre i commi successivi disciplinano in maniera più compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni; e in fine si sottolinea che, mentre "la sostituzione processuale fra avvocati può essere conferita anche verbalmente", nel caso di praticante abilitato è necessaria la delega scritta. Che la nuova disciplina riguardasse dunque proprio il processo era un presupposto assunto come pacifico.
Non può dubitarsi, così, del contrasto puntuale tra la antecedente e la posteriore disposizione di ordinamento professionale, dell'abrogazione implicita della prima e dei riflessi, che se ne sono per l'effetto tratti, in ambito processuale. Sotto altro aspetto, la L. n. 247 del 2012 è pienamente vigente nelle sue disposizioni, indipendentemente dal mancato riordino dell'intera materia attraverso il T. U. previsto dall'art. 64 della legge medesima, mentre non appare pertinente neppure il richiamo all'art. 65 di quest'ultima. Esso prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella L. n. 247 del 2012, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate. Queste ultime sono le disposizioni dei precedenti regolamenti. Il legislatore ha inteso stabilire che, fino alla emanazione di quelli nuovi, si debbano osservare le prescrizioni di quelli che furono adottati per l'esecuzione del precedente ordinamento professionale, nella parte di esso ancora "attuale" ossia rispetto a settori di disciplina non incisi dalla novella. In nessun modo tale disposizione transitoria, che riguarda le fonti di livello secondario, può giustificare la permanente vigenza del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, che si colloca tra le fonti primarie. Ciò anche a prescindere dall'intervenuta emanazione, contrariamente all'assunto che si confuta, di un cospicuo numero di atti regolamentari previsti dalla L. n. 247 del 2012; il Consiglio nazionale forense, per la parte di competenza, ne ha finora adottati dieci (recanti i numeri 1, 2, 3 e 4 del 2013; 1, 2, 3, 4 e 6 del 2014; e 1 del 2015) e quattordici il Ministero della Giustizia (numeri 55 e 170 del 2014; 38, 143 e 144 del 2015; 23, 47, 48, 58, 70, 156, 178 del 2016, oltre ad un uno senza numero in materia di polizze assicurative; n. 34 del 2017)".
4.4.1.A tali argomenti, la sentenza Sez. 2, n. 57832 del 15/11/2018, ne ha aggiunti altri: "Lo stesso Consiglio Nazionale Forense - ricorda -, nel parere reso dalla Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha interpretato la norma della L. n. 247 del 2012, art. 14 nel senso sostenuto dalla Prima Sezione di questa Corte e qui ribadito (...) l'interpretazione secondo la quale la delega orale sarebbe consentita solo in ambito stragiudiziale, ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l'ambito stragiudiziale è già permeato da una congenita informalità, dovuta all'assenza del giudice, sicchè non si comprenderebbe la necessità della introduzione della possibilità della delega orale in solo ambito stragiudiziale inserita nella più generale riforma dell'ordinamento forense. Deve ricordarsi - ammonisce la Corte - che restano fermi, a carico dell'avvocato, le responsabilità deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, responsabilità ampiamente idonee a scongiurare i casi in cui ciò possa avvenire. Più in generale, la soluzione qui sostenuta appare in linea con gli scopi della riforma, tra i quali si annovera, alla della L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 2, lett. c), quello di tutelare, in ragione della "specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta", "l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità e efficacia della prestazione professionale"".
4.5.La sentenza individua un ulteriore argomento difficilmente superabile: "in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli interessi dell'imputato e, ove occorra, delle altre parti private, pare di poter dire che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anzichè procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, o, come nel caso in esame, procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa. Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di ufficio, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, certamente non ha nella ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a difesa".
4.6.Nel caso di specie, dai verbali del dibattimento di primo grado sopra indicati, risulta chiaramente che l'Avv. Frattura era comparso in sostituzione dell'Avv. Antonelli o, comunque, per la parte civile. E' vero che in detti verbali non si dà espressamente atto dell'esistenza della delega orale e, tuttavia, come giustamente osservato dal ricorrente, ciò non può costituire di per sè indice dell'inesistenza del titolo stesso. Peraltro, osserva il Collegio, esistevano indici affidabili del contrario desumibili: a) dalla co-titolarità dello studio legale; b) dal fatto che dall'intestazione della sentenza di primo grado l'Avv. Antonelli risultava sostituita "per delega" dall'Avv. Frattura. Essendo incontestabile che per l'udienza del 08/06/2017 non era stata rilasciata alcuna delega scritta, è evidente che l'unica delega di cui si dà atto nella sentenza di primo grado è quella orale.
4.7.Peraltro, come correttamente ricordato anche dalla Corte di appello e dalla stessa ricorrente, nel caso in cui il difensore della parte civile designa un suo sostituto ex art. 102 c.p.p., è onere del controinteressato dedurre la carenza di investitura formale, onde consentire al sostituto di produrre il documento dal quale deriva la sua legittimazione processuale, giacchè la nullità generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) e art. 180 c.p.p. si configura soltanto nell'ipotesi di mancato rilascio e non anche di mancata esibizione di una delega scritta (Sez. 6, n. 49532 del 29/09/2013, Rv. 227817 - 01).
4.8.Vero è che, come già detto, la produzione della delega scritta non è più richiesta e, tuttavia, l'insegnamento giurisprudenziale afferma un principio di carattere generale sul tempo della contestazione relativa alla regolare costituzione di una delle parti del rapporto processuale, non potendo la relativa verifica essere procrastinata ad libitum e comunque dopo che lo stesso processo si è avvalso del contributo della parte della cui legittimazione processuale si dubita. Sicchè la questione non poteva essere posta per la prima volta con l'atto di appello, nè la Corte avrebbe dovuto scrutinarla nel merito.
4.9.Nè è onere del sostituto processuale sovrintendere alla (o verificare la correttezza della) verbalizzazione della propria posizione. Il verbale di udienza, diversamente dagli altri verbali che devono essere sottoscritti anche dalle persone intervenute (art. 137 c.p.p.), deve essere sottoscritto esclusivamente dall'ausiliario ed essere vistato dal presidente (art. 483 c.p.p.). E' inoltre il giudice che deve controllare la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.). Non ha pregio, di conseguenza, l'osservazione del PG secondo il quale "il difensore che ha formulato le conclusioni scritte per la parte civile non solo non ha depositato una delega scritta, ma non risulta neppure dal verbale che sia stato designato come sostituto, neppure oralmente ex art. 102 c.p.p., dal difensore della parte civile, nè, infine, si è qualificato come sostituto processuale del difensore nominato ex art. 102 c.p.p.". Ciò che risulta dai verbali è che l'Avv. Frattura ha operato in sostituzione della (o per la) parte civile e che la regolarità della sua presenza non è stata contestata da nessuno, nemmeno dal giudice procedente. Sicchè affermare che dal verbale non risulta l'esistenza di una delega equivale a far ricadere sulle spalle di una parte processuale le conseguenze di una errata o frettolosa o troppo sintetica verbalizzazione dell'attività dell'udienza della quale la parte non risponde.
4.10.Ne consegue che la Corte di appello non avrebbe potuto revocare le statuizioni civilistiche per le ragioni formali dalla stessa indicate ma avrebbe dovuto, al contrario, pronunciarsi nel merito della domanda siccome impermeabile alla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione.
4.11.La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.