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27 settembre 2021
La natura del provvedimento autorizzatorio in materia ambientale

L'autorizzazione ambientale è concessa per un tempo prestabilito e può essere rilasciata solo dopo che la P.A. abbia valutato gli interessi in gioco, emersi nelle more del procedimento.

La Redazione

Il Comune di Trani impugnava il provvedimento di autorizzazione all'installazione sul proprio territorio di un impianto di produzione di bio-metano conseguente al trattamento di rifiuti, lamentando il fatto che il provvedimento di assenso contenesse una cospicua quantità di prescrizioni, anche vertenti su profili progettuali fondamentali.

Con la sentenza n. 1387 del 23 settembre 2021, il TAR Puglia dichiara fondato il ricorso, evidenziando che le misure prescrittive hanno il compito di indicare a quali obblighi dovrà essere subordinata l'efficacia e la validità dell'autorizzazione. In tal senso, la c.d. prescrizione di obblighi pone una specie di conditio juris al provvedimento, poiché solo a seguito dell'adempimento l'autorizzazione potrà spiegare i suoi effetti tipici. Così facendo, prosegue il TAR, tale provvedimento finisce per avere un contenuto precettivo positivo complesso.

Ciò posto, nel caso di specie la quantità delle prescrizioni d'obbligo apposte all'atto contrasta con le norme in materia di tutela ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, che all'art. 208 prevede che i soggetti che intendono costituire e gestire nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti devono presentare apposita istanza allegando il progetto definitivo dell'impianto, nonché tutta la documentazione tecnica necessaria. Nel caso concreto, invece, il provvedimento di autorizzazione ha finito per dare il consenso alla realizzazione del suddetto impianto senza apprezzarne i dettagli circa il contenimento dell'impatto ambientale, in quanto essi sono stati oggetto di talmente numerose prescrizioni da “esternalizzare” la riprogettazione di gran parte dell'impianto dal provvedimento. Così facendo, il provvedimento autorizzativo impugnato ha invertito la stessa ratio formale e sostanziale di tali atti, i quali mirano a valutare ex ante (non ex post) l'impatto ambientale.
Le disposizioni in materia richiedono, dunque, che gli enti e/o gli organi si esprimano in senso positivo nel merito dell'incidenza ambientale, senza differire o demandare ad altri la specificazione di soluzioni progettuali rilevanti. A tal proposito, il Tribunale rileva che solo l'amministrazione può esprimersi in tal senso, approvando la soluzione che dal punto di vista tecnico-discrezionale risulti come ottimale rispetto al caso concreto.

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