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27 settembre 2021
Il modulo non compilato impedisce alla società di chiedere le provvigioni a chi non ha conferito l’incarico

Sebbene spetti alle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, stabilire le condizioni del diritto alla provvigione del mediatore che è stato contemporaneamente procacciatore di affari per l'altro contraente, il modulo sottoscritto contenente la proposta condizionata barrato e non compilato nella parte prestampata, impedisce alla società di chiedere il compenso per l'attività di mediazione svolta su incarico dell'altra parte.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 25942 del 24 settembre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da una società immobiliare con il quale censurava la sentenza del Tribunale che aveva sostenuto l'incompatibilità del conferimento dell'incarico con la mediazione tipica, conseguendone che il compenso poteva essere chiesto solo a chi aveva conferito l'incarico. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale «non aveva considerato che anche il mediatore tipico può agire, mettendo in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, in quanto incaricato da una o più parti, soprattutto se si tratta (…) di un mediatore regolarmente iscritto all'albo che ha esercitato, come è rimasto incontestato tanto dalla locatrice, quanto dal potenziale conduttore, quale soggetto imparziale tra le parti che ha messo in contatto».

Nelle sue argomentazioni, la Cassazione ricorda che «è configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente». Il diritto al pagamento del procacciatore d'affari nei confronti della sola parte con cui è legato da un rapporto di collaborazione, «può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo».
Ne consegue che, «essendo il procacciatore di affari una figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico».

Tale circostanza ricorre nel caso di specie, dove peraltro, il modulo sottoscritto contenente la proposta condizionata era barrato e non compilato nella parte prestampata, con la conseguenza che la società non può agire per il compenso maturato per l'attività di mediazione svolta su incarico dell'altra parte.

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