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27 settembre 2021
I titoli agli aiuti P.A.C. devono essere pignorati in via autonoma rispetto ai terreni

Non costituendo né pertinenze, né accessori o frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, i titoli agli aiuti P.A.C. AGEA devono essere oggetto di pignoramento in via autonoma.

La Redazione

Una banca assoggettava a espropriazione vari beni immobili di proprietà del suo debitore, poi deceduto durante il processo esecutivo. In seguito, il Giudice disponeva l'integrazione dell'ordinanza originaria di vendita con la precisazione che il trasferimento dei terreni comprendeva anche alcuni titoli AGEA relativi ad aiuti comunitari (P.A.C.).
Per questa ragione, gli eredi del debitore proponevano opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento dei suddetti titoli. L'opposizione veniva rigettata nel merito, dunque gli opponenti propongono ricorso per cassazione, sostenendo che i titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. non potevano ritenersi automaticamente ricompresi nel pignoramento immobiliare che ha colpito i terreni del debitore, ma avrebbero dovuto essere oggetto di pignoramento autonomo.

Con la sentenza n. 26115 del 27 settembre 2021, la Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando come in base alla normativa comunitaria in materia di politiche agricole e di aiuti agli agricoltori è stato sancito il “disaccoppiamento” tra gli aiuti comunitari e la produzione agricola del singolo imprenditore.
Gli Ermellini rilevano che a ciascun imprenditore, infatti, sono attribuiti dei titoli agli aiuti P.A.C. in base agli ettari di terreno posseduti, i quali sono oggetto di iscrizione nel registro gestito dall'AGEA. Tali titoli, poi, danno diritto a ricevere annualmente dei premi che costituiscono diritti di credito, di cui è prevista espressamente la impignorabilità.
D'altra parte, prosegue la Corte, i titoli P.A.C. sono suscettibili di essere trasferiti in via autonoma, insieme alla proprietà dei terreni e anche indipendentemente da essa, previa iscrizione degli atti nel relativo Registro.

Quanto alle modalità di espropriazione, invece, la Corte sottolinea che dalle circolari dell'AGEA emerge che il pignoramento dei titoli P.A.C. deve avvenire nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Avendo il Giudice erroneamente assimilato i titoli in questione a pertinenze immobiliari, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori o frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello dei suddetti terreni, con vincolo in ogni caso soggetto ad iscrizione nel Registro AGEA, ai fini dell'opponibilità ai terzi».