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27 settembre 2021
L’errata informazione della cancelleria non può essere invocata ai fini della rimessione in termini

Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ufficio giudiziario, il ricorrente propone ricorso per cassazione via posta elettronica certificata. Per la Corte, non è possibile invocare che la situazione di errore sia stata indotta dalle fallaci informazioni impartite dalla cancelleria in quanto non inquadrabili nelle categorie del caso fortuito o della forza maggiore.

La Redazione

La Corte d'Appello di Lecce dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'appellante in quanto l'atto di impugnazione era stato inviato a mezzo posta elettronica certificata.
Contro tale decisione, l'appellante propone ricorso per cassazione sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità delle sentenza impugnata aveva inciso sul diritto di difesa del ricorrente poiché aveva omesso di considerare che l'eventuale errore nella modalità di trasmissione dell'impugnazione era da ricondurre «ad un'incolpevole ignoranza delle norme processuali da applicare al momento della proposizione dell'impugnazione, considerate le indicazioni fornite dall'ufficio giudiziario cui si era rivolto il difensore dell'appellante», situazione che legittimerebbe la rimessione in termini della parte per la riproposizione dell'impugnazione ex art. 175 c.p.p..
Il ricorrente precisa inoltre che le disposizioni dettate nel periodo emergenziale consentivano alle parti private di depositare qualsiasi atto via PEC, compresi quelli relativi all'impugnazione delle sentenze penali.

Con sentenza n. 35556 del 27 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Sulla possibilità di depositare via PEC il ricorso, la Corte ribadisce il principio secondo cui la trasmissione attraverso il predetto strumento informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, in quanto nessuna norma adottata durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 prevede deroghe a tale principio.

In tema di rimessione in termini, la Cassazione esclude che si possa invocare la situazione di errore indotta dalle false informazioni fornite dagli uffici giudiziari sull'esercizio delle attività difensive in quanto concernente un profilo di diritto e come tale non collocabile nelle categorie del caso fortuito o della forza maggiore. Statuizione peraltro confermata da un recente orientamento, secondo cui è escluso «che l'errata informazione impartita dalla cancelleria in senso contrario, possa, in quanto contra legem, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore ai fini della restituzione del termine».

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