Nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione abituale di una persona, il giudice è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra i diversi interessi in gioco.
La Corte d'Appello di Napoli respingeva la domanda dell'attuale ricorrente volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte nel 2016 e divenuta irrevocabile.
Contro tale decisione, lo stesso propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14 gennaio 2021 respingeva l'istanza di P.C. e di E.N. diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ottobre 2016, irrevocabile il 30 maggio 2018.
2. P.C. ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (art. 32 Cost. e 8 Cedu). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Con l'istanza al giudice dell'esecuzione si richiedeva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione in considerazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu. Si richiedeva un giudizio di bilanciamento dell'interesse dello Stato al ripristino dello stato dei luoghi (con l'abbattimento degli immobili abusivi) rispetto alla tutela della vita privata e familiare della ricorrente. Il giudizio di bilanciamento risulta del tutto carente. L'ordinanza impugnata con una motivazione solo apparente e di stile ritiene prevalente l'interesse dello Stato alla demolizione sulle pur gravi condizioni di salute di membri dei nuclei familiari che abitano i due piccoli immobili (di soli 50 mq ciascuno). Le due piccole abitazioni attigue sono state ricavate da un deposito; in una vi abita la figlia della ricorrente, E.A.M. (il coniuge della stessa - S.L. -è affetto da sclerosi laterale Amiotrofica, SLA) e nell'altra vi abita un altro figlio della ricorrente, E.V., la cui figlia piccola ( M.F.) è nata con una malformazione cardiaca e sottoposta ad impianto di pacemaker a soli otto mesi.
L'impossibilità di movimento del soggetto malato (documentato oltre che con le certificazioni mediche anche con le foto) non ha consentito di trovare un'altra soluzione abitativa. La stessa autorità giudiziaria in sede di sequestro aveva sospeso lo sgombero degli immobili proprio in relazione alla condizione di salute degli occupanti gli immobili (ordinanza del 29 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari).
Le condizioni di salute attualmente sono peggiorate (la patologia in questione è a carattere degenerativo) e, in considerazione anche della crisi economica e del Covid, appare, pertanto, sfornito di ogni supporto logico argomentativo l'apodittica prevalenza dell'interesse dello Stato alla demolizione.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
3. La Procura Generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri, ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Le questioni personali e familiari della ricorrente, infatti, sono rappresentate a questa Corte e in precedenza al giudice dell'esecuzione in maniera molto dettagliata con copiosa documentazione medica, specifica. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 29 ottobre 2013 aveva sospeso lo sgombero degli immobili emesso dal P.M. "quale modalità esecutiva del sequestro" in considerazione delle condizioni di salute "di uno dei componenti del nucleo familiare (nello specifico il Sig. S.L.) la cui gravità riverbera i propri effetti sul figlio dello stesso, il piccolo E. dell'età di circa 8 anni".
Questa Corte di Cassazione già con le sentenze Sez. 3, 4 maggio 2018, n. 48833, Di Maio e Sez. 3, 2 ottobre 2019, n. 40396, Leopardi, aveva ritenuto la necessità di una valutazione attenta del profilo della proporzionalità tra l'abuso edilizio (se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità) e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme (art. 8, Cedu).
Infatti, "In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonchè i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative. In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente" (Sez. 3, Sentenza n. 423 del 14/12/2020 Cc., dep. 08/01/2021, Rv. 280270 - 01).
4. 1. Gli immobili in demolizione sono sicuramente di modestissime dimensioni (soli 50 mq ciascuno, quindi di limitata entità volumetrica) e appena sufficienti per la vita dei suoi occupanti. Il principio di proporzionalità impone una valutazione, caso per caso, della demolizione e se la stessa risulti giustificata in relazione alle ragioni di natura personale, economica, familiare e di salute prospettate dal destinatario dell'ordine. Il giudice dell'esecuzione deve stabilire, con analisi in fatto e valutazione di merito e con adeguata motivazione, se l'interesse dello Stato alla demolizione sia proporzionato rispetto allo scopo e alla stessa natura dell'intervento edilizio, se di necessità (esigenze abitative primarie non altrimenti fronteggiabili) o per speculazione.
Questa analisi è del tutto carente nell'ordinanza impugnata che si limita, con una motivazione di stile, a ritenere prevalente l'interesse dello Stato alla demolizione senza un'adeguata comparazione delle condizioni di salute (certamente non trascurabili) degli occupanti gli immobili e del limitato volume (appena 50 mq) delle abitazioni. Del resto, già in sede di sequestro le condizioni di salute erano state valutate favorevolmente agli indagati, con la sospensione dello sgombero degli immobili in relazione alle esigenze abitative.
La ricorrente aveva documentato al giudice dell'esecuzione anche l'assenza di altre abitazioni idonee del nucleo familiare (vedi dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di E.N. e di E.V.).
La Corte di appello si è limitata a ritenere, in modo assertivo, che "l'interesse dello Stato al ripristino della legalità ed alla tutela del territorio e del suo ordinato sviluppo, attuato mediante l'esecuzione dell'ordine di demolizione, appare proporzionato rispetto agli interessi di cui sono portatori gli istanti". Non è stata valutata, quindi, la situazione di malattie gravi dei residenti negli immobili (peraltro, debitamente documentata con allegazioni di numerose certificazioni e già valutata dal Giudice per le indagini preliminari per la sospensione dello sgombero degli immobili) e la limitata volumetria degli immobili (circa 50 mq ciascuno), in relazione al tipo di abuso edilizio (gravità, zona vincolata o meno, aggravio considerevole del carico urbanistico, rischi geologici ecc.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.