
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia liquidato le spese di lite, il creditore vittorioso è legittimato ad instaurare apposito giudizio di merito in tal senso.
Con l'ordinanza n. 26233 del 28 settembre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da un creditore e ribadisce il recente principio giurisprudenziale secondo cui «nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione...
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'avvocato G.E. impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 188 del 03/02/2020, del Tribunale di Treviso, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del G. avverso la sentenza del Giudice di Pace resa in un giudizio instaurato a seguito della proposizione di opposizione all'esecuzione da parte della Generali S.p.a. e che, dopo l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, era stato coltivato dall'avvocato G., creditore procedente nell'espropriazione presso terzi (il terzo pignorato è la S.p.a. Poste Italiane), al fine di ottenere pronuncia sulle spese e sulla fondatezza o meno dell'opposizione.
La Generali S.p.a. e la Poste Italiane S.p.a. resistono con separati controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La sola parte controricorrente Generali S.p.a. ha depositato memoria, ribadendo la propria prospettazione di infondatezza e comunque d'inammissibilità dell'impugnazione, ed ha quindi, richiesto il rigetto del ricorso.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Treviso.
Il primo mezzo, trattato dalla pag. 5 alla pag. 13, del ricorso deduce: Errore in iudicando. Sull'errata pronuncia di inammissibilità della domanda per mancanza d'interesse ad agire dell'avv. G., quale creditore. Sull'errata pronuncia d'inammissibilità della domanda per mancanza d'interesse ad agire dell'avv. G., in merito alle spese della fase cautelare. Sull'assedia possibilità di esperire il reclamo, ex art. 669 terdecies avverso il provvedimento cautelare omissivo della pronuncia sulle spese della fase. Violazione di legge. Violazione o falsa applitnione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sui plurimi arresti giurisprudeniali della Suprema Corte in senso contrario.
Il secondo motivo di ricorso, di cui da pag. 13 a pag. 16, afferma: Errore in iudicando. Sulla notifica effettuata al teco Poste Italiane S.p.a. al solo fine di non liberare le somme pignorate. Sull'omessa pronuncia circa il motivo d'appello concernente la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore di Poste Italiane S.p.a.. Sulla pronuncia nei confronti del teco non litisconsorte necessario. Violazione di legge. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex ad. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale di Treviso, quale giudice di appello, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione - sebbene il dispositivo sia formalmente di rigetto - dell'avvocato G., in proprio, in quanto lo stesso sarebbe carente d'interesse ad ottenere una pronuncia dopo il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione del debitore esecutato Generali S.p.a. e potendo, comunque ottenere la pronuncia sulle spese di lite, della detta fase cautelare, mediante altro strumento processuale, quale il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non aveva provveduto sulle spese della fase (soprassessoria).
Il fulcro del ragionamento decisorio del giudice di merito è distonico rispetto all'orientamento, maturato nell'ultimo decennio a ritroso, di questa Corte di legittimità (e lo stesso giudice dell'appello ne è consapevole, laddove per sorreggere il proprio assunto richiama dottrina, asseritamente maggioritaria, mentre è del tutto omesso il riferimento a precedenti giurisprudenziali, non solo a quelli di legittimità ma finanche di merito).
L'orientamento di questa Corte è, viceversa, nel senso di ritenere comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva - nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato - all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 - 01): ".... nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.".
L'orientamento richiamato, di cui la sopra riportata massima costituisce espressione (in una con i precedenti richiamati nella parte motiva dello stesso provvedimento) è, come già detto, risalente e costituisce frutto di adeguata disamina del complessivo assetto dell'esecuzione ridisegnato nella metà dello scorso decennio e ad esso il Collegio presta adesione ed intende dare continuità.
La sentenza impugnata erra, pertanto, laddove ritiene carente d'interesse (adottando statuizione di rigetto) il creditore procedente, seppure abbia visto rigettata l'avversa istanza sospensiva, all'instaurazione del giudizio di opposizione al fine di ottenere una statuizione sul merito della fondatezza o meno della stessa e una statuizione sulle spese di lite della fase cautelare endoesecutiva.
Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Il secondo motivo, concernente la condanna al rimborso delle spese processuali anche nei confronti del terzo pignorato Poste Italiane S.p.a. - e non risultando manifestamente infondata la prospettazione del ricorrente circa l'avvenuta notifica nei suoi confronti a meri fini di litis denuntiatio (si veda, in tema, Cass. n. 11585 del 19/05/2009 Rv. 607948 - 01) - è assorbito, in quanto l'eventuale esito positivo del giudizio, dinanzi al giudice dell'impugnazione di merito, è suscettibile di dare luogo a un diverso assetto della soccombenza.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rimessa, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, che, nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di lite anche di questa fase di legittimità.
Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04), ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto della sussistenza (o dell'insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.