La Cassazione ribadisce che la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla Unità Dublino si radica nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura che ospita il ricorrente.
Il Tribunale di Torino sollevava conflitto di competenza negativo dopo la pronuncia di declinazione della competenza emessa dal Tribunale di Roma in relazione al ricorso proposto da un cittadino straniero contro il provvedimento dell'Unità Dublino che ne aveva disposto il trasferimento fuori dai confini italiani, avendo ritenuto la Francia quale Paese competente ad esaminare la sua domanda di asilo.
In particolare, il Tribunale di Roma aveva affermato che nell'ipotesi in cui il ricorrente si trovi presso una struttura di accoglienza governativa ovvero presso una struttura del sistema di protezione o, ancora, sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri, i ricorsi contro i provvedimenti emanati dalla suddetta Unità sono di competenza della sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura nella quale il ricorrente è ospitato.
Con l'ordinanza n. 26382 del 29 settembre 2021, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino, dando continuità all'indirizzo interpretativo secondo il quale «in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ha sollevato conflitto negativo di competenza in seguito alla pronuncia di declinazione della competenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 13.3.2019, relativamente al ricorso proposto da S.S. avverso il provvedimento dell'Unità Dublino che aveva disposto il suo trasferimento fuori dei confini dell'Italia ritenendo la Francia paese competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e non sussistenti i motivi previsti dall'art. 17.1 del Reg. Dublino per assumere la competenza da parte dell'Italia;
Il Tribunale di Roma aveva ritenuto che nel caso in cui il ricorrente si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino sia della sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso il quale è ospitato il ricorrente e non invece la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ricade l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
A sua volta il Tribunale di Torino ha declinato la competenza richiamando le tre ordinanze gemelle della Corte di Cassazione (nn. 18755/2019, 18756/2019, 18757/2019) che hanno ritenuto la competenza del Tribunale di Roma in quanto sede giudiziaria in cui ricade la sede nazionale (per ora unica) della Unità Dublino secondo il criterio generale di competenza dettato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere respinto in conformità al successivo orientamento di questa Corte (Corte di Cassazione, sez. VII. n. 31127 del 28.11.2019, sez. VI-2 n. 11873 del 12.6.2020, sez. VI-3 n. 23108 del 22.10.2020, sez VI-1 nn. 5092 e 5097 del 25.2.2021) che ha ritenuto di dover adottare una interpretazione costituzionalmente orientata del citato D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017 alla luce dell'art. 24 della Carta costituzionale e in funzione dell'attuazione del diritto di difesa. Interpretazione che tiene conto della posizione svantaggiata del cittadino straniero che abbia proposto domanda di protezione internazionale e si trovi in una situazione di limitata o di nessuna libertà di circolazione nel nostro paese;
va pertanto data continuità a questo indirizzo interpretativo riaffermando che "in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonchè dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.