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29 settembre 2021
Quale giudice è territorialmente competente in relazione ai ricorsi contro i provvedimenti dell’Unità Dublino?

La Cassazione ribadisce che la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla Unità Dublino si radica nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura che ospita il ricorrente.

La Redazione

Il Tribunale di Torino sollevava conflitto di competenza negativo dopo la pronuncia di declinazione della competenza emessa dal Tribunale di Roma in relazione al ricorso proposto da un cittadino straniero contro il provvedimento dell'Unità Dublino che ne aveva disposto il trasferimento fuori dai confini italiani, avendo ritenuto la Francia quale Paese competente ad esaminare la sua domanda di asilo. 
In particolare, il Tribunale di Roma aveva affermato che nell'ipotesi in cui il ricorrente si trovi presso una struttura di accoglienza governativa ovvero presso una struttura del sistema di protezione o, ancora, sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri, i ricorsi contro i provvedimenti emanati dalla suddetta Unità sono di competenza della sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura nella quale il ricorrente è ospitato.

Con l'ordinanza n. 26382 del 29 settembre 2021, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino, dando continuità all'indirizzo interpretativo secondo il quale «in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998».