
Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 558 c.p.p., ciò che conta è che il P.M. abbia tempestivamente messo l'arrestato a disposizione del giudice, garantendo la sua presenza nel più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza.
Il Tribunale di Bari non convalidava l'arresto in flagranza dell'indagato per il reato di evasione, rilevando che non era stato rispettato il termine di 48 ore decorrente dal momento della privazione della libertà dell'indagato. Ciò accadeva poiché non era stato possibile l'inizio del collegamento telematico dal luogo in cui si trovava quest'ultimo con il...
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari in composizione monocratica non convalidava l'arresto in flagranza di C.V. eseguito il (omissis), alle ore 9,30, per il reato di evasione.
Rilevava il Tribunale come non fosse stato rispettato il termine di 48 ore decorrente dal momento della privazione della libertà dell'indagato, considerato che l'arrestato era stato messo a disposizione del giudice alle 10.15 del 26 marzo 2021, non essendo stato in precedenza possibile, per ragioni tecniche, l'inizio del collegamento telematico via Teams dal luogo in cui l'interessato si trovava (gli uffici della stazione dei carabinieri di Polignano a Mare) con il luogo da cui il giudice avrebbe condotto l'udienza.
2. Avverso l'ordinanza di non convalida ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale di Bari in composizione monocratica erroneamente ritenuto che fosse inutilmente decorso il prescritto termine di 48 ore per le presentazione dell'imputato dinanzi al giudice della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 558 c.p.p., senza considerare che l'arrestato era già presente negli uffici dei carabinieri del luogo fin dalle ore 8,35 di quel 26 marzo 2021.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
2. Secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558 c.p.p., comma 4, è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla "presentazione" dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purchè non vi sia soluzione di continuità (così, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 4323 del 12/01/2021, Halilovic, Rv. 280411).
Tale indirizzo esegetico è condiviso da questo Collegio, in quanto la disposizione in esame, chiara espressione del principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall'art. 13 Cost., va letta nel senso di impedire che gli effetti dell'applicazione della misura precautelare dell'arresto possano protrarsi ingiustificatamente nel tempo. Per disegnare l'esatto "perimetro" operativo della norma de qua occorre, dunque, far riferimento al momento in cui l'arrestato è posto nella materiale disponibilità del giudice e all'esistenza di un congruo nesso logico e cronologico con lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto: finendo per essere irrilevante tanto che nell'indicato termine delle quarantotto ore sia stato adottato il provvedimento decisionale finale del giudice, quanto l'individuazione del momento in cui effettivamente inizia l'udienza di convalida, laddove risulti che l'arrestato sia stato, comunque, condotto tempestivamente in udienza.
Tali regulae iuris risultano applicabili anche nel caso in cui l'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo sia stata fissata con le modalità del collegamento telematico.
Come noto, nel contesto delle misure finalizzate a contrastare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-bis, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (poi modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70; ed ancora dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 5, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; con effetti fino al 31 luglio 2021), stabilisce la possibilità dello svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto "da remoto" con l'arrestato o il fermato che, se posto agli arresti domiciliari, può essere autorizzato a partecipare con il proprio difensore con videoconferenza dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato; e la prosecuzione dell'udienza per lo svolgimento del giudizio direttissimo sempre "da remoto", con notevoli limitazioni operative, salvo che non si proceda sulla base di eccezionali protocolli pure previsti da quella disciplina emergenziale.
In particolare, è previsto che lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; che prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento; che in caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'art. 284 c.p.p., comma 1, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile; che, in tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente; e che l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.
Orbene, è di tutta evidenza che in siffatte ipotesi l'udienza si svolge con i relativi "protagonisti" posti in luoghi differenti, sicchè l'aula di udienza è "virtuale", nel senso che il giudice, le parti, i difensori e l'ausiliario vanno considerati come se fossero presenti nello stesso luogo in quanto collegati telematicamente tramite computer o altro apparecchio abilitato, fisicamente posto in uno dei luoghi indicati da quella norma, purchè ciò avvenga nel rispetto delle modalità ivi precisate.
Dal tenore di tale disposizione si evince che l'arrestato che non sia stato condotto in un carcere, deve considerarsi posto nella materiale disponibilità del giudice della convalida e del giudizio direttissimo, a condizione che sia fisicamente presente nel più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza indicato da quello stesso giudice nel provvedimento di fissazione dell'udienza, dove lo stesso sia stato identificato da un ufficiale di polizia giudiziaria pure ivi presente.
Alla luce di riferimenti normativi deve ritenersi errata la decisione gravata con la quale il Tribunale di Bari ha sostenuto che il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 588 c.p.p., comma 4, non fosse stato rispettato: considerato che, a fronte di un arresto avvenuto alle ore 9.30 del (omissis), il Pubblico Ministero aveva trasmesso la richiesta di convalida al giudice nella mattinata del giorno successivo e, entro le quarantotto ore dall'applicazione della misura precautelare, alle ore 8.35 del 26 marzo 2021 l'interessato era stato messo a disposizione del giudice con un collegamento da remoto dagli uffici della stazione dei carabinieri del luogo, ove era stato identificato dal personale di polizia giudiziaria: essendo del tutto irrilevante che il giudice, superando contingenti problemi tecnici, fosse riuscito a collegarsi telematicamente mediante l'applicativo Teams con tutte le parti, il difensore e il proprio ausiliario solo alle 10.15 dello stesso 26 marzo 2021.
In tal senso, integrando e in parte modificando il principio già enunciato in altra vicenda da questa Corte (v. Sez. 1, n. 2330 del 10/11/2020, dep. 2021, Presti, Rv. 280230), è possibile affermare che, in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, nel caso in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da Covid-19, con modalità telematiche ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 12 e 12-bis, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 558 c.p.p., comma 4, la presentazione dell'arrestato all'udienza da remoto per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi ritualmente effettuata da parte del Pubblico Ministero qualora questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate volte a consentire l'utile instaurazione dei collegamenti necessari all'apertura dell'udienza virtuale, abbia tempestivamente messo l'arrestato a disposizione del giudice garantendo la presenza dello stesso nel prescelto ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza: essendo ininfluente, a tal fine, che nel termine di quarantotto ore sia attivato il collegamento telematico con il giudice.
3. Segue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, essendo stato nella fattispecie rispettato il termine di cui all'art. 588 c.p.p., comma 4, in una situazione nella quale non sono state segnalate, nè sono altrimenti emerse condizioni ostative alla possibile convalida dell'arresto.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di Bari al solo fine di consentire lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto: adempimento che non è impedito dal fatto che l'indagato sia stato rimesso in libertà e gli atti a suo tempo restituiti al Pubblico Ministero per procedere all'esercizio dell'azione penale, essendo necessario verificare la legittimità o meno dell'applicazione di quella misura precautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio di convalida dell'arresto.