La complessità del procedimento riconducibile al numero degli imputati e alla varietà e gravità delle imputazioni non giustifica la decisione del giudice di compensare le spese di lite in presenza di una sentenza di assoluzione dell'imputato.
Il GIP presso il Tribunale di Catanzaro assolveva l'imputato dalle imputazioni di una serie di reati, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta dello stesso di condannare la parte civile Regione Campania alla rifusione delle spese processuali. La Corte d'Appello respingeva la richiesta di rifusione delle spese di lite. L'imputato, dunque, avanzava ricorso...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 17 ottobre 2014, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro assolveva D.P. dalle imputazioni dei reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e L. n. 146 del 2006, art. 4, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato di condannare la parte civile Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite.
2. Con sentenza del 16 ottobre 2017, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato avverso detta omessa statuizione, respingeva la richiesta di rifusione delle spese processuali da quegli avanzata nei confronti della parte civile, disponendo l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Osservavano quei giudici che si trattava di processo complesso, in cui erano contestate varie ipotesi di riciclaggio, aggravate dalla finalità dell'agevolazione mafiosa, e che D. era stato assolto per carenza di prova in ordine alla sua consapevolezza della provenienza illecita del denaro riciclato anche grazie al suo contributo, e dunque solo per un dubbio sull'elemento soggettivo dei reati.
3. L'imputato avanzava, dunque, ricorso per Cassazione, che la Corte accoglieva, con sentenza n. 13756 del 23 gennaio 2019, disponendo il rinvio degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio.
Rilevava il giudice di legittimità, anzitutto, che il richiamo alla formula assolutoria non è conferente, poichè l'art. 541, c.p.p., esclude la possibilità di condanna della parte civile alla rifusione delle spese verso l'imputato soltanto laddove l'assoluzione sia pronunciata per difetto d'imputabilità. Inoltre, osservava che, ai fini della decisione sulle spese, non si sarebbe dovuto tener conto della legittimazione della Regione alla costituzione di parte civile, quanto piuttosto della fondatezza o meno della relativa domanda risarcitoria. Infine, stigmatizzava come eccentrico il riferimento, compiuto dalla Corte di merito, alla "natura" del reato.
4. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la medesima Corte di appello, quale giudice del rinvio, è pervenuta anch'essa alla decisione di compensare tra le parti le spese di giudizio, ritenendo che l'imputato avesse dato causa alla costituzione in giudizio della Regione e che l'intervento dell'ente nel processo non fosse stato avventato, dovendosi considerare che: a) quegli è stato assolto solo per un dubbio sull'elemento psicologico del reato; b) la Regione si è costituita solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica territoriale e nei confronti di tutti gli imputati, non soltanto contro di lui; c) si trattava di procedimento oggettivamente complesso, per numero di imputati nonchè per gravità e varietà delle imputazioni, che, se accertate, avrebbero legittimato la pretesa risarcitoria dell'ente, trattandosi di fatti commessi in parte nel territorio regionale.
5. Ricorre per Cassazione D., per il tramite del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 541 c.p.p., comma 2, e vizi di motivazione, in quanto: a) il riferimento alla formula assolutoria ripropone l'argomento già ritenuto inconferente dalla sentenza di annullamento con rinvio ed oggettivamente tale, ove si rilevi che neppure una sentenza di condanna dell'imputato è di per sè ostativa al suo diritto a vedersi rimborsate le spese di causa, qualora la domanda risarcitoria della parte civile venga comunque respinta; b) l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero è condizione necessaria per la costituzione di parte civile, che non può avvenire nella fase delle indagini preliminari; c) proprio in ragione della complessità del procedimento, della pluralità di imputati, dell'assenza di connessione tra le varie imputazioni e delle diverse scelte di rito, che avrebbero consentito alla parte civile di non accettare il giudizio abbreviato, la determinazione di quest'ultima di mantenere ferma la propria domanda risarcitoria originaria, cumulativamente formulata nei confronti di tutti gli imputati e per tutte le imputazioni, ne rivela una condotta processuale non diligente, che giustifica la condanna alla rifusione delle spese di controparte; d) considerando la condotta contestata al D. (riciclaggio di denaro presso istituto di credito della Repubblica di San Marino), già dalla descrizione della medesima, come pure dalla vaghezza della causa petendi (che si riferiva ad un generico danno all'immagine dell'ente), non poteva emergere alcun profilo di danno risarcibile per la Regione Calabria, risultando perciò manifestamente infondata la relativa pretesa risarcitoria: profilo sul quale il giudice di rinvio è rimasto silente; e) l'art. 541 c.p.p., dev'essere letto conformemente alla regola dell'art. 92 c.p.c., per un principio di unità dell'ordinamento, benchè non vi sia un espresso richiamo.
6. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo nei motivi del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 541 c.p.p., comma 2, prevede che, qualora il giudizio si concluda con l'assoluzione dell'imputato (per cause diverse dal difetto d'imputabilità) o, comunque, la domanda risarcitoria della parte civile venga respinta, il giudice può disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti, in presenza di "giustificati motivi".
Si tratta di formula volutamente aperta, che affida al prudente apprezzamento del giudice la moltitudine non preventivabile, e perciò non tipizzabile, di situazioni peculiari che possono verificarsi nell'ambito di una lite giudiziaria.
Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni che esulano dalla fisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza dell'esito del giudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte, ovvero dalla eventuale molteplicità delle parti processuali o delle questioni controverse. Diversamente opinando, infatti, il confine tra equità ed arbitrio si presenterebbe in concreto di difficile individuazione, con il rischio di svuotare di contenuto la regola generale della soccombenza.
Un'utile indicazione in tal senso si rinviene nel disposto dell'art. 92 c.p.c., che regola la medesima materia nell'àmbito del processo civile e che da ultimo novellato in questi termini dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 - ha provato a delimitare la possibilità della compensazione delle spese tra le parti alle sole ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Questa casistica chiusa è stata però scardinata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza del 7 marzo 2018, n. 77, sostanzialmente ripristinando il testo normativo anteriormente vigente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere a compensazione anche qualora sussistano altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni".
Le due disposizioni - corretta è l'osservazione in tal senso del ricorrente debbono necessariamente essere lette in combinazione tra loro, per il principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, dal momento che l'azione civile, per il fatto di innestarsi nel processo penale, non perde la sua natura.
Se ne deve perciò concludere che i motivi per la compensazione delle spese tra le parti, per essere "giustificati", come richiede l'art. 541 c.p.p., comma 2, debbono essere "gravi ed eccezionali", giusta la corrispondente disposizione di rito civile. E - secondo l'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni civili di questa Corte, che maggiormente hanno approfondito l'argomento - tali non possono considerarsi, ad esempio, se non per specifiche ed ulteriori ragioni, che è onere del giudicante illustrare compiutamente, la complessità e la pluralità delle questioni trattate, nè l'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori (Sez. 6, ord. n. 22598 del 25/09/2018), come pure il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Sez. L, ord. n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123) o la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018).
3. Così delimitato il dato normativo di riferimento, si coglie piuttosto agevolmente la non conferenza delle ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione di compensare le spese tra le parti.
La specie della formula assolutoria, anzitutto, costituisce motivo già ritenuto "del tutto inconferente" dalla sentenza di annullamento con rinvio, e quindi non valutabile, se non sorretto da ulteriori argomentazioni, tuttavia mancanti.
L'avvenuta costituzione della parte civile soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero non può rivestire alcun rilievo, rappresentando una dinamica fisiologica del processo, in quanto la costituzione delle parti private nel processo penale non può avvenire prima d'allora.
Quanto, poi, alla "oggettiva complessità del procedimento", ravvisata dalla Corte d'appello in ragione del numero degli imputati (trentotto) e della "varietà e gravità delle imputazioni", attestate dalla "corposa" sentenza di primo grado (pag. 11, sent.), valga quanto s'è detto dianzi, trattandosi di profili che non esulano dall'ordinaria dialettica processuale e che, pertanto, non esonerano la parte civile dalla necessità di selezionare destinatari e fatti illeciti oggetto della propria domanda risarcitoria, come sarebbe tenuta a fare laddove facesse valere tale sua pretesa nella competente sede civile.
4. La sentenza impugnata, dunque, nella parte in cui ha deciso la compensazione delle spese di causa tra le parti, dev'essere annullata. Conseguentemente, il relativo obbligo di rifusione in favore dell'imputato D. dev'essere posto a carico della parte civile Regione Calabria, secondo il generale principio della soccombenza.
La determinazione del relativo ammontare è questione di merito, che perciò impone il rinvio del processo al competente giudice territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese del giudizio, che pone a carico della parte civile Regione Calabria nei confronti di D.P., rinviando a altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la loro liquidazione.