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4 ottobre 2021
Minaccia il concessionario per ottenere la restituzione dei soldi del figlio: estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

Con la sentenza depositata oggi, la Cassazione precisa che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si configura solo se egli agisce senza perseguire interessi diversi da quelli del creditore.

La Redazione

L'imputato prestava 300euro al figlio per l'acquisto di un'auto usata. Tuttavia, l'acquisto non andava a buon fine, dunque l'auto veniva restituita al concessionario. L'imputato era stato inizialmente condannato per il reato di tentata estorsione, poi riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo egli minacciato con un taglierino il titolare della concessionaria al fine di ottenere la restituzione della somma già versata in previsione dell'acquisto dell'auto (pari a euro 1800).
L'imputato impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che la condotta a lui contestata avrebbe dovuto essere qualificata come estorsione, non essendo egli titolare di alcun diritto alla restituzione delle somme versate dal figlio.

Con la sentenza n. 36126 del 4 ottobre 2021, la Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, ribadendo che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per via dell'elemento psicologico, il quale va accertato sulla base delle regole probatorie ordinarie.
Con riferimento alla posizione del terzo, invece, è stato affermato che «il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità».
Ciò posto, nel caso di specie non è chiaro se l'imputato avesse agito con lo scopo di tutelare il diritto del figlio alla restituzione della somma versata oppure ai fini di un proprio interesse.
Per questa ragione, gli Ermellini annullano la decisione impugnata con rinvio per un nuovo giudizio attorno alla qualificazione giuridica del fatto al Giudice di merito.