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4 ottobre 2021
Non è valido il contratto a termine privo delle ragioni che lo giustificano
Secondo la Cassazione il generico richiamo «ricorrendone i presupposti» di cui all'art. 23 L. n. 56/1987 non consente il controllo di legalità che governa la contrattazione collettiva.
La Redazione

La Corte d'Appello di Bari accoglieva il gravame proposto da una società e riformava la decisione di primo grado ritenendo valido ed efficace il contratto a termine stipulato dalla medesima ex art. 23 L. n. 56/1987 nei confronti di un lavoratore, poiché...

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