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4 ottobre 2021
Anche il P.M. deve rispettare il termine di 48 ore per la richiesta di convalida della misura di prevenzione

Altrimenti pregiudica il diritto di difesa dell'interessato.

La Redazione

Il GIP convalidava il provvedimento del Questore di Lecce nei confronti dell'attuale ricorrente, limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Il ricorrente lamenta il fatto che il suddetto provvedimento era stato notificato il 1° luglio 2020, mentre la richiesta del P.M. era stata depositata presso la cancelleria del GIP il 3 luglio 2020, dopo le 48 ore previste per legge a tal fine, e la convalida del medesimo era pervenuta lo stesso 3 luglio. In tal senso, il ricorrente sostiene che egli avrebbe voluto presentare la memoria difensiva entro i termini previsti, tuttavia il Giudice non era stato individuato in mancanza della richiesta di convalida del P.M..

Con la sentenza n. 35979 del 4 ottobre 2021, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, evidenziando che il nodo interpretativo inerente all'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 è costituito dall'utilizzo della congiunzione “e” tra la previsione della cessazione di efficacia delle prescrizioni imposte qualora il P.M. non ne avanzi la richiesta di convalida al GIP entro 48 ore e la previsione della stessa cessazione quando il GIP non disponga la convalida richiesta entro le successive 48 ore. In altri termini, ci si chiede se le ipotesi di inefficacia previste dalla norma siano cumulative oppure alternative.
In risposta a tale questione, la Corte di Cassazione evidenzia che l'art. 6 cit. impone il rispetto di ciascun termine indicato, dunque sia quello di 48 ore del P.M., sia quello di 48 ore del giudice.
Quest'ultimo, quindi, ha a disposizione 96 ore complessive dalla notifica del provvedimento all'interessato per provvedere sulla richiesta di convalida. Di conseguenza, qualora non provveda entro tale lasso di tempo, la misura di prevenzione perde efficacia, ma se provvede prima della scadenza del termine di 48 ore pregiudica l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'interessato, andando incontro alla nullità generale sancita dall'art. 178, lett. c), c.p.c..
Concludendo, gli Ermellini richiamano il principio di diritto secondo il quale «anche il pubblico ministero deve rispettare il termine di quarantottore per la richiesta della convalida, pena l'inefficacia della misura, alla stessa stregua della convalida dell'arresto o del fermo, in funzione di tutela del diritto di difesa del soggetto che subisce la limitazione della libertà personale».
Segue l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.