Svolgimento del processo
La società E. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 792/2019, che ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune di X e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Benevento, ha rigettato l'opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada.
Il Comune di X resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.".
Il motivo è inammissibile in quanto, nel lamentare il mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c., per il quale l'appello "si propone con citazione'1, non considera che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, l'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso e la medesima forma deve rivestire l'atto di appello (cfr., da ultimo, Cass. 9847/2020).
2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt/ 138, 139, 145 e 149 c.p.c., 7, comma 5 della legge 890/1982; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.".
Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente, nel lamentare che il giudice d'appello abbia ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 150/2011, non considera che il termine è ritenuto ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 15887/2019).
Quanto alla nullità della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona "dipendente" della società e non al legale rappresentante senza l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6 della I. n. 890/1982 (comma inserito dalla d.l. n. 248/2007, convertito dalla I. n. 31/2008), il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell'art. 145c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., [il destinatario] va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli Itri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede" (Cass. n. 9878/2020).
II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.