Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
6 ottobre 2021
I presupposti fattuali per autorizzare lo svolgimento dell’udienza da remoto

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito la portata normativa dell'art. 7-bis D.L. n. 105/2021, evidenziando che la discussione della causa da remoto è possibile solo se ricorrono i casi eccezionali previsti dalla norma.

La Redazione

Con il decreto n. 176 del 5 ottobre 2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso alcuni chiarimenti in relazione alla portata normativa dell'art. 7-bis D.L. n. 105/2021, specificamente in relazione ai presupposti per lo svolgimento dell'udienza da remoto

La discussione da remoto è stata prevista dal suddetto decreto legge quale modalità alternativa al rinvio della causa in casi del tutto eccezionali connessi a provvedimenti emanati dalla Pubblica Autorità in tempi di pandemia da Covid-19, dunque durante lo stato di emergenza nazionale. Essa, però, non va altresì a regolare altri casi di impedimento, come quelli personali o professionali del difensore.
Come rilevato dal CGA, infatti, l'art. 7-bis si riferisce a «situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19». Essendo la norma eccezionale, essa è di stretta interpretazione, non potendo quindi essere estesa analogicamente.

Per questa ragione, ai fini dell'autorizzazione della discussione da remoto, l'Autorità dovrà rigorosamente verificare la presenza dei seguenti presupposti:

  • La sussistenza di provvedimenti assunti dalla Pubblica Autorità per contrastare la diffusione della pandemia;
  • Il fatto che la situazione non sia altrimenti fronteggiabile;
  • Il carattere eccezionale della situazione, il quale si desume dalla gravità dell'andamento della pandemia e dall'urgenza e importanza della causa per la quale viene chiesta l'udienza da remoto, tale da non tollerare rinvii o passaggi in decisione senza discussione orale.

Ora, mentre il secondo e il terzo presupposto vanno verificati caso per caso, il Consiglio precisa che il primo fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

  • Quelli che consistono in misure che vietano la circolazione delle persone su tutto o parte del territorio nazionale, impedendo al difensore di recarsi presso gli uffici giudiziari;
  • Quelli che fanno riferimento a misure sanitarie personali che impongono al singolo difensore un periodo di quarantena o di isolamento, impedendogli così di raggiungere l'udienza.

In relazione ai suddetti provvedimenti, l'onere della prova è a carico del difensore che chiede la discussione da remoto.