Con l'ordinanza depositata oggi, la Cassazione ha ribadito che «l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace».
Una società otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Salerno per via del mancato pagamento di una partita di marmo del valore di 1.400euro da parte della società odierna ricorrente.
Successivamente, l'esecutività del titolo veniva sospesa dallo stesso Giudice in sede di opposizione all'esecuzione. L'opposizione (tardiva) veniva poi...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La C. M. S.r.l. chiese ed ottenne, nel marzo 2007, dal Giudice di Pace di Salerno, un decreto ingiuntivo per poco più di millequattrocento euro (€ 1.400,00) per il mancato pagamento da parte della C. s.r.l. di una partita di marmo.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, venne notificato presso la cessata sede della C. S.r.l. [in Salerno, alla via (omissis)] e l'ingiunta ne venne a conoscenza a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi alla propria banca.
La C. S.r.l. propose opposizione all'esecuzione, e al pignoramento, dinanzi al Giudice di Pace che sospese, con ordinanza, l'esecutività del titolo.
L'opposizione tardiva, dopo l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio e di prova per testi, venne accolta con la sentenza del Giudice adito e il decreto ingiuntivo venne revocato.
La sentenza del Giudice di Pace è stata riformata integralmente dal Tribunale di Salerno che ha: accolto l'appello proposto dalla C. M. S.r.l.; rigettato l'opposizione tardiva e condannato la C. S.r.l. alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso, con atto affidato a quattro motivi, la C. S.r.l.
Resiste con controricorso la C. M. S.r.l.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta del Consigliere relatore comunicata e' stata ritualmente.
La C. S.r.l. ha depositato memoria nella quale ribadisce la propria prospettazione.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d'appello.
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità del capo della sentenza impugnato, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e agli artt. 641,644 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo verte sulla ritenuta, dal Tribunale, nullità della notifica e a fronte della prospettata inesistenza.
Il motivo è infondato, risultando le ragioni della decisione del Tribunale conformi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 23903 del 02/10/2018 Rv. 650884 - 01): <<Non può essere dichiarata ex ari. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in etti la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in etti sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità>>.
Il secondo motivo afferma violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità del capo della sentenza impugnato, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e all'art. 1243 cod. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Il mezzo espone che in appello la C. s.r.l. in sede di comparsa di costituzione aveva proposto eccezione di compensazione tra l'eventuale saldo dovuto alla C. M. S.r.l. e la differenza di prezzo risultante dai vizi della fornitura.
Il motivo è assorbito dal rigetto del terzo, di cui si va a trattare.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità del capo della sentenza impugnato, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1490,1492, 1495 cod. civ., e (o in alternativa) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in quanto il Tribunale ha ritenuto di qualificare la domanda della C. s.r.l. ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. e, conseguentemente, non risultando i vizi della merce (marmo) tempestivamente contestati, l'ha ritenuta decaduta.
Il motivo è aspecifico in quanto non contesta adeguatamente la qualificazione data dal Tribunale ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. e conseguentemente deve ritenersi che la C. S.r.l. sia effettivamente decaduta dalla garanzia per vizi, anche perché laddove essa afferma che i vizi erano stati riconosciuti dalla C. M. S.r.l. il motivo pure resta del tutto sganciato da adeguate allegazioni sul dove e quando ciò sia avvenuto (a parte un generico riferimento ad un'udienza di trattazione).
Sul punto della decadenza dalla denuncia deve, inoltre, richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24348 del 30/09/2019 Rv. 655282 - 01): «In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 e.e.)».
Deve, infine, rilevarsi che all'istituto della decadenza non e' applicabile la regola di efficacia dell'eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall'intervenuta decadenza (quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum), non potendo rivivere sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio (Cass. n. 00253 del 03/02/1971 Rv. 349704-01 e Cass. n. 2324 del 27/06/1969 Rv. 341735 - 01): «All'istituto della decadenza non è applicabile la regola quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, non potendo rivivere sotto forma di eccezione il diritto ormai estinto, perché non fatto valere nel termine perentorio».
La carenza di valida denuncia di vizi della merce, o, quantomeno, di tempestività della contestazione, comporta assorbimento della censura relativa all'omessa compensazione, di cui al secondo motivo di ricorso.
Il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 (formulazione ante riforma 1. 132/2014) e 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il mezzo censura la sentenza d'appello relativamente alle spese di lite dell'opposizione e della fase (sola) monitorio riguarda le spese che sono state poste a carico della C. S.r.l. per entrambe le fasi del giudizio mentre il Giudice di Pace aveva compensato quelle di primo grado e in ogni caso con il detto mezzo si chiede che vadano dichiarate non dovute le spese del d.i. in quanto la notificazione risultava affetta da nullità.
Il motivo è, parzialmente, fondato.
La sentenza d'appello ha applicato puramente e semplicemente il criterio di soccombenza senza alcun riferimento alle spese del monitorio, che, viceversa devono ritenersi non dovute, in adesione alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3783 del 30/03/1995 Rv. 491537- 01), alla quale il Collegio presta adesione ed intende assicurare continuità: Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.).
Nel resto il motivo è da disattendere, non dovendo il giudice motivare nel caso di mancata compensazione delle spese di lite (Cass. n. 375 del 26/01/1978 Rv. 389676 - 01, e n.851 del 01/03/1977 Rv. 384463 - 01).
In conclusione, il quarto motivo di ricorso deve accogliersi parzialmente, con decisione nel merito, di riforma della sentenza d'appello, nel senso che non sono dovute le spese della fase monitoria.
Il primo e il terzo motivo del ricorso devono, viceversa, essere rigettati, con assorbimento del secondo.
Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, sussistendone idonee ragioni, ravvisate dalla Corte negli esiti difformi della causa nelle fasi di merito e nel parziale accoglimento del ricorso sul quarto motivo.
Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04) ricorrendo fattispecie di accoglimento, quantomeno parziale, dell'impugnazione, non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e decidendo nel merito dichiara non dovute le spese della fase monitoria; rigetta il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo; compensa le spese di questo giudizio.