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6 ottobre 2021
È valida la notifica via PEC del decreto ingiuntivo la cui procura alle liti sia priva di sottoscrizione?

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, è valida la notificazione del ricorso e del decreto monitorio, effettuata a mezzo PEC, a cui è allegata copia della procura alle liti priva della sottoscrizione della parte. L'eventuale insussistenza o vizio della stessa può essere fatto valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.

La Redazione

Ottenuto il decreto ingiuntivo richiesto, il difensore della società creditrice notificava, a mezzo PEC, il ricorso e il decreto ingiuntivo alla controparte, allegando copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio priva della sottoscrizione della parte. Successivamente, rinnovava tale notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

A seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposta eccepiva la tardività della stessa.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione ritenendo giuridicamente inesistente la prima notificazione del ricorso e del decreto poiché priva della sottoscrizione nella procura ad litem ad essa collegata.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è chiamata a stabilire se, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, è valida la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo PEC su istanza del difensore della società creditrice, a cui è allegata copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio priva della sottoscrizione della parte.

Con sentenza n. 27154 del 6 ottobre 2021, la Suprema Corte accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice monitorio implicitamente include il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell'opposizione tempestiva».

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