Secondo il nuovo principio affermato dalla Cassazione nella sentenza in commento, se il giudice si dimentica di ordinare la demolizione di un'opera abusiva è sufficiente la correzione di errore materiale poiché le statuizioni obbligatorie a carattere accessorio non sono componenti essenziali dell'atto.
In un giudizio vertente l'omessa prescrizione di demolire delle opere abusive, con sentenza n. 36227 del 6 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. del 3 marzo 2021 ha disposto la correzione della sentenza del 3/07/2017, irrevocabile il 1/10/2017 aggiungendo al dispositivo la "demolizione delle opere"; con la suddetta sentenza R. C. era stata condannata alla pena di mesi 3 di arresto ed € 8.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 44 lettera B del d.P.R. 380 del 2001, senza indicazione della demolizione delle opere edilizie abusive.
2. Ricorre in cassazione R. C. , deducendo i. motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
2. 1. Violazione di legge (art. 31, comma 9, d. P.R. 380 del 2001).
La demolizione delle opere abusive è stata disposta con una correzione dell'errore materiale, de plano; la demolizione, invece, poteva essere di sposta solo dal giudice dell'appello dopo un'impugnazione della sente z da parte del P.M. (Cassazione n. 21022 del 2004 e 1n. 4751 del 2007). Neanche il giudice dell'esecuzione poteva disporre la demolizione.
2. 2. Violazione di legge (art. 127 e 130 cod. proc. pen.); omessa notifica all'imputato e al difensore dell'udienza camerale.
L'Ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. è stata emessa senza i' preventivo avviso. Il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. deve emettersi ai sensi dell'art. 127, cod. proc. pen., con avviso alle parti per il contraddittorio.
L'omessa notifica comporta una nullità ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado del processo. La mancanza del contraddittorio ha impedito alla difesa di far valere le proprie determinazioni sulla correttezza o no della correzione dell'errore. Inoltre, la partecipazione all'udienza avrebbe consentito alla parte di richiedere la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione della sentenza. La mancanza dell'appello era dovuta proprio all'assenza, nella sentenza, dell'ordine di demolizione.
Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. E' possibile la correzione dell'errore materiale, relativa all'omessa statuizione della demolizione (pronuncia obbligatoria nelle ipotesi di condanna), con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: "L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a co tenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per1e violazione paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato là sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con escussione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa. Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna" (Sez. 3, Sentenza n. 40340 del 27/05/2014 Ud. - dep. 30/09/2014 - Rv. 260421 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 35200 del 26/04/2016 Cc - dep. 22/08/2016- Rv. 268106; in senso contrario vedi Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 25/01/2021 Ud., dep. 06/04/2021, Rv. 281240).
5. Relativamente alla procedura de plano deve rilevarsi che il ricorso in cassazione non specifica l'interesse a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisive per la correzione: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di c00siglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato» (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016 - dep. 23/09/2016, P.M. in proc. P., Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 2/10/2015, Rinaldi, Rv. 26494601).
Nel ricorso in cassazione si rappresenta la possibilità di chiedere la restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza, ma questo non rileva sulla procedura di correzione dell'errore materiale che si è limitata a disporre la demolizione (peraltro, obbligatoria per legge nelle ipotesi di condanna).
5. 1. L'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione non può, infatti, ritenersi un errore In iudicando, emendabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza da parte del Pubblico ministero (come ritiene Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 25,401/2021 Ud., dep. 06/04/2021, Rv. 281240). E' pur vero che a volte l'applicazione dell'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito (verifica della demolizione, acquisizione al patrimonio comunale con dichiarazione di pubblico Interesse ecc.). Attività ricognitiva e di valutazione che non sempre ricorre e, quindi, compete al ricorrente allegare i relativi presupposti, che - di fatto - impedirebbero la demolizione, omessi dal giudice della cognizione e della correzione dell'errore materiale. Si tratterebbe, allora, di una correzione di errore materiale errata nei presupposti, ma non impossibile strutturalmente a livello procedurale.
Nel caso in giudizio nel ricorso in cassazione il ricorrente non ha allegato nessun presupposto impeditivo della demolizione che avrebbe dovuto valutarsi in sede di cognizione e poi in sede di correzione dell'errore materiale (ovvero situazioni comportanti un interesse del ricorrente a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento Impugnato, vedi Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016 - dep. 23/09/2016, P.M. in proc. P., Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/).0/2015, R., Rv. 26494601).
Può, quindi, esprimersi il seguente principio dì diritto: "L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.