La Cassazione rimette la questione alla pubblica udienza.
L'attore proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi spettanti al suo legale omettendo di considerare quelli relativi alle attività svolte prima del deposito dell'istanza ex art. 126, c. 3,
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 29 novembre 2017 A. N. proponeva opposizione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28 ottobre 2017, con cui il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore nel procedimento r.g.n. 5734/2016 senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell'istanza ex art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002.
Con ordinanza pronunciata il 2 maggio 2018, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando che la retroattività degli effetti dell'ammissione andava riferita alla sola istanza effettivamente accolta, dovendosi escludere che quella avanzata al Tribunale ex art. 126 fosse la medesima istanza già rivolta al Consiglio dell'Ordine.
2. Contro l'ordinanza ricorreva per cassazione A. N., con atto basato su un motivo.
L'intimato Ministero della Giustizia non proponeva difese.
3. Il Collegio, originariamente convocato per il 16.1.2020, in seguito a riconvocazione fissata il 21.5.2020 emanava un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di accertare la tempestività del ricorso avanzato. Dall'attestazione trasmessa dalla cancelleria del Tribunale risulta che l'ordinanza è stata depositata il 5 maggio 2018, con conseguente tempestività del ricorso, che quindi è stato discusso e deciso nell'adunanza del 24.2.2021.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.p.r. 115/2002 nonché dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo". Il ricorrente, premesso di avere un proprio interesse ad agire, ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato le disposizioni invocate e richiama un precedente di questa Corte secondo il quale "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine" (Cass. 20710/2017).
Il Collegio ritiene che sulla questione preliminarmente posta dal ricorso - ossia la legittimazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione al decreto che ha liquidato i compensi al proprio difensore, per contestare la decorrenza dell'ammissione al patrocinio - la giurisprudenza di questa Corte (ord. 1539/15, ord. 11769/20, ord. 12320/20, ord. 15699/20) sia suscettibile di rimeditazione e pertanto rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.