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8 ottobre 2021
Gestione dei rifiuti: nessuna delega ai Comuni se le funzioni sono state attribuite alla Regione

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza in commento, precisando che la gestione dei rifiuti rientra tra le funzioni assegnate dal Codice dell'ambiente alle Regioni.

La Redazione

Con sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021, la Consulta dichiara l'incostituzionalità dell'art. 6, c. 2, lett. b) e c) della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti per contrasto con l'art. 117, c. 2, della Costituzione.
Al riguardo, la Corte precisa che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale decorre dal 29 aprile 2006, data in vigore del Codice dell'ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione – successiva alla norma censurata – si sono tradotti in una specifica disciplina del reparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distruzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata».

La vicenda tra origine dal rigetto di Roma Capitale della richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi da parte di due società di autodemolizione di autoveicoli. Avverso tale decisione le istanti propongono ricorso al TAR Lazio.
Sulla questione la Corte Costituzionale ha stabilito che, in forza dell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti, appartenente alla materia della tutela ambientale, le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse conferite dallo Stato in forza del Codice dell'ambiente.
Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni l'approvazione di progetti aventi ad oggetto le questioni predette.

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