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Per la Cassazione, l'ex moglie avrebbe dovuto provare la situazione successiva alla separazione nell'ambito del principio dell'autoresponsabilità verso i figli.
In riforma della decisione di primo grado, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie.
Avverso tale pronuncia, l'ex marito propone ricorso per cassazione lamentando, tra i motivi di gravame, che la Corte territoriale aveva riconosciuto tale beneficio per il fatto...
Svolgimento del processo
Con la sentenza depositata il 10/6/2019 la Corte di appello di Firenze, in totale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale omonimo in data 23/4/2018, ha accolto la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da A. B. nei confronti dell'ex coniuge R. D. determinandolo nella misura di euro 450,00= mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, respinta ogni altra domanda.
R. D. ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; B. ha replicato con controricorso.
Ciascuna parte a depositato memoria.
É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod.proc.civ. (art.360, primo comma, nn.3 e 4., cod.proc.civ. )
Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia fondato la sua decisione sulla valutazione delle rinunce effettuate dalla ex-moglie rispetto al suo percorso lavorativo per assolvere agli impegni familiari e casalinghi, senza che B avesse mai allegato tali circostanze, o l'esistenza di un accordo con il marito in tal senso, o che da ciò fosse derivata una rilevante disparità economica con l'ex-marito, o di avere fornito un contributo alla formazione del patrimonio comune.
Assume che costituisce presupposto per il riconoscimento economico la rilevante disparità economico-patrimoniale maturata a seguito del divorzio, che non è stata oggetto di accertamento da parte della Corte di appello, e che l'onere della prova, da assolversi anche a mezzo di presunzioni, gravava sul richiedente, sicché il giudice non poteva presumere semplicemente la sussistenza dei presupposti dal mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di uno dei coniugi - come avvenuto nel caso di specie.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod.proc.civ. e dell'art.2697 cod.civ. Il ricorrente ribadendo quanto dedotto con il primo motivo lamenta la violazione del principio dell'onere della prova e sostiene che la Corte distrettuale ha ritenuto accertati fatti che non erano stati provati dalla ex coniuge.
III) Violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod.proc.civ. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.
La censura si appunta sulla statuizione della Corte di appello con cui, dopo avere dato atto del consistente patrimonio immobiliare di B , incrementatosi dall'epoca della separazione, dei proventi conseguiti alla vendita di due immobili e della percezione da parte sua di un canone locatizio di euro 600,00= mensili, ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile affermando che la stessa non aveva alcun provento reddituale diretto.
IV) Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6, della legge n.898/1970.
Il ricorrente critica la decisione impugnata perché sostiene che il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone la mancanza, da parte del coniuge che lo richieda, di mezzi adeguati al proprio sostentamento o l'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive: ne trae la conseguenza che l'attribuzione economica avrebbe dovuto essere esclusa stante la rilevante capacità patrimoniale e reddituale della B.
V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, n.4, cod.proc.civ. e nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica. La censura si appunta sulla circostanza che la Corte distrettuale, nel riconoscere l'assegno divorzile, ha ritenuto di valorizzare la cura e l’accudimento delle figlie quale indice del sacrificio del percorso lavorativo di B , avendo riguardo al periodo successivo alla fine della convivenza - risalente al 1976 -, laddove avrebbe dovuto essere valorizzato il periodo del coniugio.
2.1. Il ricorso va accolto.
2.2. Al riguardo, appare opportuno premettere che, con la sentenza delle SU di questa Corte n. 11490 del 1990, era stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare era da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che, muovendo anch'essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai "persona singola", ed all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute, e, nell'ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla Iute di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'aventi diritto.
2.3. Va inoltre rammentato che lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ex art. 5 I. 898/1970 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente (Cass. n. 24934 del 7/10/2019, in motivazione).
2.4. Tanto premesso, i motivi terzo e quinto sono fondati per la illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione in merito ai parametri utilizzati per accertare e quantificare il diritto della ex coniuge all'assegno divorzile in relazione alle emergenze istruttorie.
Invero la Corte di appello, da un lato, non ha affatto valorizzato la accertata capacità patrimoniale e reddituale di A. B. rispetto al parametro della non autosufficienza economica e, dall'altro, ha presunto la sussistenza di un sacrifico sul piano lavorativo di A. B. in relazione ad un periodo successivo alla separazione coniugale laddove la valutazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune andava necessariamente circoscritto al perdurare della vita coniugale.
Invero la situazione successiva alla separazione avrebbe potuto essere considerata, ove provata, nell'ambito della valutazione del diverso parametro dell'autoresponsabilità quale persona singola e dell’incapacità a procurarsi, in tutto o in parte, autonome fonti di sostentamento per ragioni obiettive (ad esempio, connesse alla cura delle figlie).
2.5. A seguito dell'accoglimento degli anzidetti motivi, restano assorbiti gli altri.
3. In conclusione i motivi terzo e quinto del ricorso vanno accolti, assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi terzo e quinto del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per e spese del presente grado;
- Dispone che in caso di diffusione della presente 0rdinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art 52.