Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
8 ottobre 2021
Sottrae una bicicletta del servizio di bike sharing: condannato per furto aggravato

Rigettato il ricorso dell'imputato che contestava la circostanza aggravante per aver sottratto un velocipede del servizio di bike sharing. Gli Ermellini confermano la qualificazione del reato nei predetti termini alla luce del fatto che la bicicletta messa a disposizione degli utenti lungo la pubblica via nell'esercizio dell'attività di bike sharing è da considerarsi «esposta per necessità alla pubblica fede».

La Redazione

La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti dell'imputato per aver sottratto una bicicletta del servizio di bike sharing prima che si attivasse il sistema di bloccaggio, riqualifìcando il reato di furto con la circostanza aggravante ex art. 625, c. 1, n. 7, c.p.. Il reo era stato sorpreso in possesso del velocipede tre giorni dopo l'evento.

L'imputato propone ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito circa il difetto del presupposto indefettibile della spontaneità della restituzione, posto che tale restituzione era stata impedita da forza maggiore per l'imprevisto intervento della polizia. Peraltro, il ricorrente evidenzia che è solito utilizzare le biciclette del servizio di bike sharing quando le trova aperte o comunque non ben agganciate al supporto, ma con l'intenzione di riporle al loro posto una volta effettuati gli spostamenti in città.
L'imputato contesta inoltre il presupposto applicativo dell'aggravante in quanto non è consolidata l'abitudine del ciclista di lasciare il velocipede sulla via pubblica senza assicurarla con una chiave o una catena.

Con sentenza n 36547 dell'8 ottobre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso in quanto ritiene manifestamente infondate le doglianze dell'imputato.
A sostegno della sua tesi, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui «il furto d'uso presuppone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la conseguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto».

Gli Ermellini ritengono inoltre che la Corte territoriale avesse correttamente evidenziato che l'imputato aveva approfittato del breve tempo che intercorre tra il termine del noleggio e l'attivazione del sistema di blocco per sottrarre la bicicletta dalla via pubblica.
Pertanto, è corretto reputare l'aggravante del furto alla luce del fatto che la bicicletta messa a disposizione degli utenti lungo la pubblica via nell'esercizio dell'attività di bike sharing, è da considerarsi «esposta per necessità alla pubblica fede».

Documenti correlati