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12 ottobre 2021
Modalità di rimborso dell’IMU 2021 a seguito della sospensione degli sfratti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa prevede il decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di rimborso dell'IMU 2021 versata e non dovuta per via dell'esenzione disposta dal decreto Sostegni-Bis.

La Redazione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di attuazione per chiedere il rimborso dell'IMU versata a giugno 2021 e non dovuta per via dell'esenzione disposta dal decreto Sostegni-Bis per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione con convalida di sfratto per morosità e la cui esecuzione sia stata sospesa a causa delle misure eccezionali connesse alla diffusione della pandemia.

Il decreto del MEF del 30 settembre 2021 si compone di 3 articoli. All'art. 1 è specificato l'ambito di applicazione del decreto, il quale si estende:

legislazione

«Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esenzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021».

Per avere diritto al rimborso, i soggetti di cui sopra dovranno presentare al Comune competente apposita istanza nella quale dovranno dichiarare, oltre alle generalità e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

precisazione

  • Possesso dell'immobile;
  • Concessione del medesimo in locazione ad uso abitativo;
  • Estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta la convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021, oppure la convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
  • Estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata IMU riferita al 2021;
  • Importo di cui si chiede il rimborso;
  • Coordinate bancarie.

I suddetti elementi devono essere annotati nel modello di dichiarazione IMU 2021.