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12 ottobre 2021
Perché è inammissibile il ricorso straordinario in materia di crisi da sovraindebitamento?
Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce i motivi che comportano l'inammissibilità del mezzo di impugnazione straordinario presentato per confutare il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesta l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
La Redazione
Una società presenta ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesta l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
Con l'ordinanza n. 27852 del 12 ottobre 2021, gli Ermellini dichiarano l'inammissibilità del gravame richiamando, a sostegno della loro tesi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto trattasi di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta».
La Cassazione ritiene applicabile tale indirizzo anche nell'ipotesi in cui il gravame sia presentato nei confronti del provvedimento di accoglimento del reclamo che confuta l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del soggetto insolvente.
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