Con l'ordinanza n. 27852 del 12 ottobre 2021, gli Ermellini dichiarano l'inammissibilità del gravame richiamando, a sostegno della loro tesi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'
La Cassazione ritiene applicabile tale indirizzo anche nell'ipotesi in cui il gravame sia presentato nei confronti del provvedimento di accoglimento del reclamo che confuta l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del soggetto insolvente.
Svolgimento del processo
Rilevato:
- che viene proposto da G. A., C. T., G. L., G. D: ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento n. 7767/2020, depositato il 13.5.2020, con cui è stato accolto il reclamo proposto da R. SPA, quale mandataria di P. s.r.l. e per l'effetto revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli odierni ricorrenti.
- che la R. SPA ha depositato controricorso con il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
Motivi della decisione
Prima di esaminare i motivi presentati dal ricorrente, occorre scrutinare il profilo di ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame.
1.Il ricorso è in realtà inammissibile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima ( ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).
Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
2. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in €
6.100 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, eia parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.