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12 ottobre 2021
Green Pass obbligatorio anche per gli avvocati: le indicazioni del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla posizione degli avvocati a seguito dell'introduzione a partire dal 15 ottobre 2021 dell'obbligo del possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro (D.L. n. 127/2021).

La Redazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 127/2021 che ha esteso l'utilizzo del green pass anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, il Consiglio Nazionale Forense si è fatto carico di chiarire la situazione degli avvocati in tal senso.
Con la scheda di lettura dell'Ufficio studi del 23 settembre 2021, infatti, il CNF ha specificato come dovrà essere regolamentato l'accesso negli uffici giudiziari e nei luogo di lavoro da parte degli avvocati a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui cesserà lo stato di emergenza.

Innanzitutto, viene ribadito che l'obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro è stato introdotto nei confronti dei seguenti soggetti:

precisazione

  • Tutti i lavoratori del settore pubblico;
  • Tutti i magistrati;
  • Chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato.

Coloro che saranno privi di green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro verranno considerati assenti ingiustificati ma avranno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con riferimento alle sanzioni, il decreto rinvia a quanto previsto dall'art. 4 D.L. n. 19/2020, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000euro per la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni nonché per la mancata adozione entro il 15 ottobre 2021 delle misure organizzative in vista della verifica del possesso della certificazione. La sanzione andrà dai 600 ai 1.500euro, invece, nel caso in cui il lavoratore acceda senza green pass al luogo di lavoro.
Si ricorda che potranno trovare applicazione anche le sanzioni disciplinari previste per i rispettivi regimi.

In tale contesto, gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono:

precisazione

  • La verifica del rispetto del possesso della certificazione verde, prima di tutto al momento dell'accesso al luogo di lavoro;
  • La definizione entro il 15 ottobre delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione;
  • L'individuazione entro la stessa data dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi.

Per quanto concerne l'accesso agli uffici giudiziari, l'art. 2, comma 8, D.L. n. 127/2021 prevede espressamente che

legislazione

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo».

Agli avvocati, dunque, non è richiesta la certificazione verde per accedere alle aule di giustizia, essendo la disposizione volta a regolare solo il rapporto tra amministrazione e suoi dipendenti. La mancata estensione si giustifica, inoltre, per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, evitando che eventuali problematiche connesse al possesso del green pass possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare i procedimenti.

Per quanto riguarda, infine, l'accesso al luogo di lavoro, il CNF precisa che è previsto l'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i dipendenti, ma anche per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato nei luoghi indicati, anche in base a contratti esterni.
In ossequio a tale disposizione, anche gli avvocati sono considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato.
Per quanto riguarda l'attività professionale, poi, è pacifico che il professionista sia tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. n. 127/2021, con particolare riferimento ai suoi collaboratori e dipendenti, tra i quali sembrano essere ricompresi anche i praticanti.
Lo stesso obbligo si ravvisa anche nei confronti dei colleghi dello studio professionale.
Nonostante ciò, il CNF rileva le seguenti criticità:

precisazione

  • Essendo dei liberi professionisti, non risulta possibile individuare un “datore di lavoro” nel senso indicato dalla normativa che adempia agli obblighi suddetti;
  • Si andrebbe incontro ad una situazione paradossale nel caso in cui all'avvocato fosse impedito l'accesso al proprio studio, poiché privo di green pass, e negata la facoltà di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque vigente un obbligo di vaccinazione o di possesso della certificazione verde in termini generali;
  • Mentre al professionista è richiesto il possesso del green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, lo stesso obbligo non grava invece sul cliente, il quale non può comunque pretendere dal legale l'esibizione del green pass, non potendo egli qualificarsi come “datore di lavoro”.
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