Il Consiglio Nazionale Forense fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla posizione degli avvocati a seguito dell'introduzione a partire dal 15 ottobre 2021 dell'obbligo del possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro (D.L. n. 127/2021).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Con la scheda di lettura dell'Ufficio studi del 23 settembre 2021, infatti, il CNF ha specificato come dovrà essere regolamentato l'accesso negli uffici giudiziari e nei luogo di lavoro da parte degli avvocati a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui cesserà lo stato di emergenza.
Innanzitutto, viene ribadito che l'obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro è stato introdotto nei confronti dei seguenti soggetti:
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Coloro che saranno privi di green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro verranno considerati assenti ingiustificati ma avranno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con riferimento alle sanzioni, il decreto rinvia a quanto previsto dall'
Si ricorda che potranno trovare applicazione anche le sanzioni disciplinari previste per i rispettivi regimi.
In tale contesto, gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono:
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Per quanto concerne l'accesso agli uffici giudiziari, l'
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«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo». |
Agli avvocati, dunque, non è richiesta la certificazione verde per accedere alle aule di giustizia, essendo la disposizione volta a regolare solo il rapporto tra amministrazione e suoi dipendenti. La mancata estensione si giustifica, inoltre, per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, evitando che eventuali problematiche connesse al possesso del green pass possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare i procedimenti.
Per quanto riguarda, infine, l'accesso al luogo di lavoro, il CNF precisa che è previsto l'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i dipendenti, ma anche per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato nei luoghi indicati, anche in base a contratti esterni.
In ossequio a tale disposizione, anche gli avvocati sono considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato.
Per quanto riguarda l'attività professionale, poi, è pacifico che il professionista sia tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al
Lo stesso obbligo si ravvisa anche nei confronti dei colleghi dello studio professionale.
Nonostante ciò, il CNF rileva le seguenti criticità:
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