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13 ottobre 2021
Il Garante Privacy approva le nuove modalità di verifica del Green Pass

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema del D.P.C.M. che definisce la procedura di controllo della certificazione verde da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

La Redazione

L'11 ottobre 2021 il Garante Privacy ha espresso, in via d'urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce le nuove modalità di verifica della certificazione verde in ambito lavorativo, sia pubblico che privato.

Tale provvedimento, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”», sarà adottato di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'intervento del Garante è finalizzato a fare in modo che il D.P.C.M. assicuri:

  • la libertà di scelta in ambito vaccinale;
  • il rispetto della disciplina sulla privacy in materia di green pass;
  • il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro privati e pubblici.

In merito all'attività di verifica del possesso del green pass, lo schema presentato al Garante prevede che possa essere effettuata anche attraverso modalità alternative all'app VerificaC19, come, per esempio, l'utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Nell'ottica di garantire il rispetto della privacy, la raccolta dei dati durante l'attività di controllo deve essere limitata a quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato possesso del green pass. Pertanto, non dovrà essere conservato né il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica né le informazioni rilevate in tale sede.