La disciplina contenuta nel Codice del consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti nonché dalla natura della prestazione oggetto del contratto. Salvo che l'eventuale clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, vige l'esclusività e l'inderogabilità del foro del consumatore.
Avverso il decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Brescia, avente ad oggetto il pagamento delle somme a titolo di corrispettivo in favore di una società, l'ingiunto proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice di primo grado. A seguito di rigetto, l'ingiunto propone appello.
I...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con decreto n. 46/2013 il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ingiungeva a S. C. di pagare alla T. s.r.l. la somma di euro 10.243,71, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dell'ingiunto, lavori dall'ingiunto affidati in appalto alla s.r.l. ricorrente.
2. Con atto notificato il 12.3.2013 S. C. proponeva opposizione.
Eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia, siccome competente ratione foci il Tribunale di Verona, innanzitutto, quale foro del "consumatore" ai sensi degli artt. 33 e 63 del dee. lgs. n. 206/2005, altresì, quale forum contractus, siccome il preventivo era stato sottoscritto in Sona, in provincia di Verona, ancora, quale forum destinatae solutionis, siccome la prestazione era da eseguirsi in Verona, luogo di ubicazione dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Chiedeva, tra l'altro, dichiararsi la nullità dell'opposta ingiunzione, giacché emessa da giudice incompetente.
3. Resisteva la T. s.r.l.
4. Con sentenza n. 2034/2016 il Tribunale di Brescia, respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio, revocava l'ingiunzione e condannava l'opponente al pagamento della minor somma di euro 9.540,01; condannava altresì l'opponente alle spese di lite.
S. Proponeva appello S. C..
Resisteva la T. s.r.l.
6. Con sentenza n. 245/2020 la Corte d'Appello di Brescia accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia, siccome competente ratione foci il Tribunale di Verona, foro di residenza dell'appellante "consumatore"; condannava l'appellato alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte, in linea principio, ai fini della operatività del foro, esclusivo ed inderogabile, ex art. 33, 2° co., lett. u), del dee. lgs. n. 206/2005, che non hanno rilievo né la forma del contratto né l'indagine circa la di clausole tali da provocare uno squilibrio tra le parti; che ha rilievo unicamente la veste di "professionista" e di "consumatore" delle parti contraenti.
Evidenziava quindi, nel caso di specie, che l'appellata aveva veste di "professionista", che l'appellante aveva veste di "consumatore", che l'appellata non aveva dimostrato che la clausola di deroga in favore del foro di Brescia fosse stata oggetto di specifica trattativa.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la T. s.r.l.; ha chiesto sulla scorta di due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.
S. C. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.
8. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
9. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 o n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del dee. lgs. n. 206/2005, dell'art. 163, 3° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.
Deduce che nella fattispecie ha siglato per iscritto con la controparte un ordinario contratto di appalto, sicché il giudice competente ratione foci va individuato alla stregua degli ordinari criteri codicistici.
Deduce quindi che il contratto è stato concluso a V., in provincia di Brescia, presso la propria sede ed il pagamento va eseguito parimenti in V., ove appunto è ubicata la propria sede ovvero la sede del creditore.
11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 o n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014.
Deduce che la corte d'appello, allorché lo ha condannato alle spese di primo e secondo grado, ha erroneamente determinato il valore della controversia e quindi lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione degli onorari.
Deduce che la corte di merito ha statuito unicamente in ordine alla competenza e per nulla ha esaminato le domande riconvenzionali dell'iniziale opponente.
Deduce pertanto che il valore della controversia era da determinare alla stregua del decisum, dell'importo - euro 10.243,71 - della somma ingiunta, ovvero in relazione allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, non già alla stregua del disputatum, prescindendo dunque dal valore dichiarato - euro 50.000,00 - dall'opponente.
12. Il primo motivo è destituito di fondamento e va respinto.
13. Va premesso che in materia di vizi "in procedendo" - è il caso senza dubbio delle doglianze veicolate dal motivo in disamina - non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).
Su tale scorta non ha precipuo rilievo la denunzia di motivazione "apparente", perplessa, obiettivamente incomprensibile veicolata dal primo mezzo di impugnazione (cfr. altresì memoria, pag. 2).
14. Ai sensi dell'art. 3, 1° co., lett. e), del dee. lgs. n. 206 del 6.9.2005 "si intende per: (...) e) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".
In questi termini la T. s.r.l., senza dubbio imprenditore (societario) commerciale (trattasi di impresa specializzata nel settore edilizio del contenimento dei consumi energetici: cfr. sentenza d'appello, pag. 12), è indiscutibilmente un "professionista".
15. Ai sensi dell'art. 3, 1° co., lett. a), del dee. lgs. n. 206 del 6.9.2005 "si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
In questi termini S. C. è indiscutibilmente un "consumatore", siccome, allorquando ha stipulato con la T. "un contratto ad hoc d'appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico" (così memoria, pag. 3), ha sicuramento agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Del resto, S. C. è nato il 26.2.1940 ed è pensionato.
16. Ai sensi dell'art. 33, 2° co., lett. u), del dee. lgs. n. 206 del 6.9.2005 competente, ratione foci, per le controversie di cui è parte un "consumatore", è il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del "consumatore" (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 181, secondo cui, ai sensi dell'art. 33, 2° co., lett. u), del dee. lgs. 6.9.2005, n. 206, il domicilio elettivo del "consumatore', insieme alla residenza dello stesso "consumatore" al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile).
17. Il foro del "consumatore" è, appunto, esclusivo ed inderogabile (cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1951) e tale "foro" - esclusivo ed inderogabile - ancorato (anche) alla residenza del "consumatore", opera pur nell'evenienza in cui non sia stata pattuita, così come nella fattispecie, un'espressa clausola di deroga (l'esclusività e l'inderogabilità non operano unicamente qualora il "professionista" dimostri che l'eventuale clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuate tra le parti: cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1951).
A nulla vale quindi che la s.r.l. ricorrente adduca che il contratto d'appalto "non prevedeva alcuna clausola derogativa dei criteri di competenza territoriale" (così ricorso, pag. 10) e che il contratto d'appalto era "privo di clausole vessatorie in tema di competenza territoriale" (così ricorso, pag. 10).
18. La disciplina di tutela del "consumatore" posta dagli artt. 33 e ss. del dee. lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. "codice del consumo") prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. (ord.) 20.3.2010, n. 6802).
A nulla vale quindi che la s.r.l. ricorrente adduca che controparte si è limitata ad affermare la propria qualità di "consumatore" "senza allegare che il contratto per cui è causa rientri tra quelli per i quali si applica il codice del consumo" (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria, pag. 3. Si è anticipato che la T. ha dedotto che l'appalto aveva ad oggetto "la realizzazione di un impianto fotovoltaico"; si è quindi al di fuori anche dell'ipotesi di costruzione, vendita e locazione di beni immobili).
19. In conclusione la competenza ratione foci per la controversia traente titolo dal contratto d'appalto che la T. s.r.l. e S. C. hanno nel 2012 siglato, va correlata al luogo - Verona, (omissis) (cfr. scrittura difensiva, pag. 1) - di residenza del committente "consumatore" (qui resistente), sicché non operano il forum contractus ed il forum solutionis.
Va debitamente segnalato, del resto, che la fattispecie delibata da questa Corte nell'occasione di cui al "precedente" n. 6802 del 20.3.2010 riguardava analogamente un contratto di appalto privato avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile.
20. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento e va respinto.
21. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., il riferimento ai "precedenti" di questa Corte.
Ovvero all'insegnamento secondo cui, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva (cfr. Cass. (ord.) 29.11.2018, n. 30840; Cass. 3.7.1991, n. 7275).
22. Su tale scorta si osserva quanto segue.
Per un verso, si legittima a fronte delle domande riconvenzionali - in particolare della domanda restitutoria di valore pari ad euro 40.835,60 (cfr. scrittura difensiva, pag. 5) - esperite da S. C. la determinazione da parte della Corte di Brescia degli onorari alla stregua dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 in dipendenza del valore di euro 50.000,00 dichiarato dall'originario opponente.
Per altro verso, non si giustifica l'assunto della s.r.l. ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario far "riferimento all'effettivo valore del decisum, cioè al valore del decreto ingiuntivo revocato per incompetenza del giudice adito a pronunziarlo" (così ricorso, pag. 18).
23. In dipendenza del rigetto del ricorso per regolamento di competenza va ribadita la competenza del Tribunale di Verona, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Verona, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.