Anzi, la scarsa visuale sulla parte posteriore e l'essere privo di strumenti idonei a monitorare il percorso in retromarcia impongono al conducente del furgone un livello maggiore di prudenza.
La Corte d'Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente per il reato di omicidio colposo stradale, avendo egli investito un pedone mentre a bordo di un furgone effettuava una manovra in retromarcia.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando il fatto che il pedone, prima di...
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Genova, in data 25 febbraio 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna, nel resto confermata, emessa dal Tribunale genovese in data 22 febbraio 2018 nei confronti di M. L. per il reato di omicidio colposo stradale (art. 589-bis, comma 1, cod.pen.) in danno di P. S., contestato come commesso il 12 settembre 2016, con decesso della P. S. il giorno successivo.
Secondo la ricostruzione del fatto accolta dai giudici di merito, il L., alla guida di un furgone (con il quale aveva appena eseguito una consegna) effettuava una manovra in retromarcia, in occasione della quale egli investiva la P. S., che si trovava posizionata dietro al furgone. Il veicolo era sprovvisto di specchietto retrovisore esterno, di sensori acustici o altri strumenti che consentissero un'adeguata visuale rispetto alla parte posteriore; e - secondo quanto precisato dalla Corte di merito - il L., consapevole di tali condizioni, aveva omesso di usare la necessaria accortezza nell'eseguire la manovra; per di più egli conosceva bene il luogo, ove egli era solito effettuare consegne, e ciò rendeva ancora più evidente la sua negligenza. Quanto alla condotta della P. S., l'allegazione difensiva secondo la quale la donna avrebbe cagionato il proprio investimento essendosi spostata a piccoli passettini non assume rilevanza scriminante, né vale a configurare l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis comma 7 cod.pen..
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il L., articolando un unico motivo di ricorso, teso a denunciare violazione di legge sotto il duplice profilo della sua penale responsabilità e, in subordine, della configurabilità dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen.. Con riguardo ad ambedue i profili il ricorrente valorizza i piccoli movimenti della persona offesa durante la manovra di retromarcia dell'imputato, evidenziando che la donna, prima di essere investita, guardava in direzione opposta al furgone: secondo il ricorrente tali elementi, offerti da alcune testimonianze di persone presenti all'episodio, consentono di ritenere che il L. non violò alcuna regola di diligenza (non essendo stato indicato il comportamento alternativo lecito che egli avrebbe dovuto tenere), che i movimenti della P. S. ben potrebbero avere reso imprevedibile e inevitabile l'evento, e che non può porsi a carico dell'imputato la conoscenza dei luoghi e l'imprudenza alla guida (l'impatto avvenne alla velocità di 3 kmh). In subordine, il ricorrente ravvisa la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 cod.pen., stante il contributo causale della P. S. all'investimento, in relazione ai suoi spostamenti negli attimi antecedenti l'impatto, con quali costei concorse a cagionare l'evento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo ricordato che, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, Sentenza n. 33207 del 02/07/2013, C., Rv. 255995; Sez. 4, Sentenza n. 10635 del 20/02/2013, C., Rv. 255288). Si ricorda inoltre che il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, Sentenza n. 4854 del 30/01/1991, D., Rv. 187055).
Ciò premesso, vanno richiamate le norme di cautela codificate all'osservanza delle quali il prevenuto era obbligato.
Muovendo dalla regola generale di cui all'art. 140 cod.strada, in base alla quale gli utenti della strada «devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale», occorre rammentare il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 141, Cod.Strada, in base ai quali:
«2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente invisibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve altresì ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi gli animali che si trovano sulla strada diano segni di spavento.».
La disciplina delle manovre a marcia indietro e poi riportata dall'art. 154 Cod.Strada, in base al quale gli utenti della strada che intendano eseguire manovre di retromarcia devono «assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi».
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la manovra a marcia indietro eseguita dal L., con un veicolo che per le sue caratteristiche non consentiva una visuale adeguata, doveva essere effettuata, proprio per la sua difficoltà, con particolare attenzione ed anche - come correttamente osservato nella sentenza impugnata - avvalendosi dell'ausilio di terzi, anche in considerazione del fatto che la presenza di pedoni sul percorso stradale da compiere in retromarcia (al pari dei possibili spostamenti dei pedoni stessi) non costituisce certo eventualità eccezionale e imprevedibile, fatti salvi quei movimenti che, per la loro oggettiva repentinità e peculiarità, non possano essere previsti ed evitati dal conducente.
Dunque non esime da colpe, né ne diminuisce il grado, la circostanza che il furgone condotto dall'odierno ricorrente fosse chiuso, dotato di scarsa visuale sulla parte posteriore e privo di strumenti idonei a monitorare il percorso in retromarcia; anzi, tale condizione avrebbe imposto un livello maggiore di prudenza al conducente del furgone, che - ove adottato - avrebbe messo il L. nelle condizioni di monitorare la posizione e i movimenti della vittima.
In presenza di tali condizioni - dalle quali risulta evidente che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha individuato correttamente il comportamento alternativo diligente che il L. avrebbe dovuto osservare nell'occorso - non assumono rilievo i piccoli spostamenti che, secondo alcune fonti di prova, la P. S. avrebbe effettuato prima dell'impatto: piccoli spostamenti ai quali, invero, il ricorrente fa un riferimento affatto generico e inidoneo a descriverne la rilevanza causale o concausale, atteso che non è dato conoscere né in quale direzione la donna si fosse mossa, né se i predetti movimenti fossero così repentini rispetto alla marcia indietro del furgone da non consentire al L. di evitare tempestivamente l'impatto.
L'assenza di elementi deponenti per un qualsivoglia inserimento rilevante della condotta della P. S. nella serie causale che portò al suo investimento rende infondate le censure del ricorrente non solo con riguardo alla sussistenza della sua responsabilità per il reato contestato, ma anche con riguardo alla configurabilità dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis comma 7 cod.pen., che è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4 - , Sentenza n. 20091 del 19/01/2021, B., Rv. 281173): concorso che, per quanto detto, in assenza di elementi descrittivi precisi e circostanziati dei movimenti della vittima sotto il profilo spazio temporale, non risulta nella specie oggettivamente riconducibile ad alcun comportamento idoneo a interagire, anche solo in minima parte, con il deficit di attenzione e di prudenza del L..
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.