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19 ottobre 2021
Riscaldamento centralizzato: quali sono gli orari di accensione?

A causa della diversità climatica, l'orario di accensione del riscaldamento centralizzato varia da zona a zona.
In generale, bisogna fare riferimento alla tabella dell'allegato A del D.P.R n. 412/1993 e alle norme del D.P.R. n. 74/2013.

La Redazione
Con l'arrivo del freddo si avvicina il momento di accendere i caloriferi in diversi Comuni italiani. In generale, bisogna fare riferimento alla tabella contenuta nell'allegato A del D.P.R n. 412/1993 e alle norme del D.P.R. n. 74/2013
In particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 412/1993, prevede che la tabella “A”, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun Comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI. Quanto all'altra normativa, in merito ai valori massimi della temperatura ambiente, l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 74/2013 precisa che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  1. 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Quindi, secondo la normativa vigente, la temperatura massima consentita degli impianti di riscaldamento centralizzato non può superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso all'interno delle abitazioni, delle scuole e degli uffici.
Premesso quanto innanzi esposto, gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 D.P.R. n. 74/2013.
Oltre alla classificazione indicata nell'All. A del D.P.R n. 412/1993, l'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 74/2013 precisa che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

ZONA CLIMATICA

PERIODO ACCENSIONE

ORARIO

 

ZONA A

(Zona Sud-Orientale e delle Isole) Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle

 

1° dicembre – 15 marzo

 

6 ORE AL GIORNO

 

ZONA B

(Zona Tirrenica) Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Crotone

 

1° dicembre – 31 marzo

 

8 ORE AL GIORNO

 

ZONA C

(Zona Adriatica Settentrionale) Imperia; Latina; Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto

 

15 novembre – 31 marzo

 

10 ORE AL GIORNO

 

ZONA D

(Zona Appenninica) Genova; La Spezia; Savona; Forlì; Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo; Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia

 

1° novembre – 15 aprile

 

12 ORE AL GIORNO

 

ZONA E

(Zona Padana) Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti; Campobasso; Enna; L'Aquila e Potenza

 

15 ottobre – 14 aprile

 

14 ORE AL GIORNO

 

ZONA F

(Zona Alpina) Cuneo, Belluno e Trento

NESSUN LIMITE

 

NESSUN LIMITE

 

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno (art. 4, commi 3 e 4, D.P.R. n. 74/2013).

attenzione

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 74/2013).

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
  1. l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
  2. le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
  3. il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 74/2013.