Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce che anche gli aiuti dei familiari conviventi costituiscono dei redditi e pertanto devono essere accertati dal giudice con gli ordinari mezzi di prova.
Il ricorrente impugna dinanzi la Corte di Cassazione il provvedimento del Tribunale di Castrovillari con cui aveva respinto l'opposizione avverso il decreto di revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato conseguendone il rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del legale. Il ricorrente lamenta che gli...
Svolgimento del processo
1. A. M., a mezzo del proprio difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Castrovillari, che ha respinto l'opposizione avverso il decreto con cui è stata revocata la sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente rigettata l'istanza di liquidazione del compenso del difensore, deducendo la violazione degli artt. 75, 76 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 e la manifesta illogicità della motivazione, atteso che gli aiuti dei propri familiari, indicati quale unico mezzo di sostentamento nell'istanza formulata, non si traducono in un reddito ostativo al beneficio invocato e non superano, comunque, le soglie fissate; che l'istanza presentata non presentava il vizio formale da cui è stata fatta discendere l'inammissibilità e che non vi è stato l'accertamento, necessario ai fini della revoca, del superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge, mancando anche la preliminare richiesta alla Guardia di Finanza per le relative verifiche.
2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto qualificarsi il ricorso quale opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari.
Motivi della decisione
1. In via preliminare deve rilevarsi che non possono condividersi le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di cassazione, atteso che il ricorso in esame si riferisce al provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso (da qualificarsi quale opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002) avverso il precedente provvedimento di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente è stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso. Nel fascicolo di ufficio sono, peraltro, presenti due provvedimenti emessi in pari data, di cui uno si conclude, appunto, con il rigetto dell'opposizione proposta, erroneamente ricondotta all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, pur non contenendo il provvedimento impugnato alcuna liquidazione di compenso, invece che all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Risulta, pertanto, rispettato l'iter procedurale delineato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004 cc - dep. 10/09/2004, Rv. 228667), secondo cui avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 168 del 2005, che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005; non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (a conferma, tra le tante, Sez. 4, n. 47812 dell'8/10/2019 cc. - dep. 25/11/2019, Rv. 277558 - 01).
2. Nel merito, il ricorso è fondato. occorre osservare che non è chiaro, dal tenore del provvedimento impugnato, se l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigettata in considerazione della percezione, da parte dell'istante, di un reddito (sub specie di aiuti familiari) superiore alla soglia fissata dal legislatore, o se la stessa è stata ritenuta inammissibile per la mancata indicazione precisa dell'entità degli aiuti familiari percepiti.
In entrambi i casi il provvedimento incorre nella dedotta violazione di legge, anche sub specie di motivazione meramente apparente.
La prima impostazione viola l'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte; a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche. Tale disposizione impone al giudice di merito, al fine di superare l'autocertificazione dell'istanza, di svolgere un'indagine, fondata sui parametri indicati, eventualmente con l'ausilio della Guardia di Finanza: indagine del tutto assente nel caso di specie in cui vi è un laconico riferimento agli aiuti familiari indicati dallo stesso istante. In pratica, non è possibile, in assenza di un approfondimento istruttorio, ritenere inattendibile l'autocertificazione dell'istante, come avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice di merito ha ritenuto, in contrasto con le indicazioni in essa contenute e senza alcuna indagine, non solo che gli aiuti dei familiari non conviventi assurgessero a redditi stabili, ma anche che fossero di entità tale da superare la soglia stabilita dal legislatore. In proposito può rinviarsi a Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018 cc. - dep. 31/07/2018, Rv. 273423 - 01, che, in applicazione del principio secondo cui il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza soltanto ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che si era limitata a prospettare l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione, mentre l'istante aveva assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi.
A ciò si aggiunga che, l'applicazione della regola enunciata dalla Corte costituzionale (v. sentenza di rigetto, n. 382 del 1995), secondo cui il rapporto economico intercorrente tra l'interessato ed altre persone non conviventi può assumere rilievo fini della ammissione al beneficio in esame, dovendosi nella nozione di reddito, ai detti effetti, ritenere comprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi, esige la verifica - secondo quanto ha precisato la stessa Consulta - dei contributi (economicamente apprezzabili) provenienti all'istante dai familiari non conviventi, che devono in concreto essere accertati "con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2739 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi". Al contrario, nel caso di specie, tale accertamento è stato del tutto omesso, ritenendosi, in modo automatico, che gli aiuti dei familiari non conviventi si traducano in un reddito non solo stabile, ma anche di ammontare superiore alle soglie previste dal legislatore ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il secondo approccio, secondo cui l'istanza priva della precisa indicazione dell'entità degli aiuti ricevuti dai familiari non conviventi sarebbe inammissibile per incompletezza, risulta in contrasto con il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 cc. - dep. 12/05/2020, Rv. 278871 - 01), atteso che non vi è stata alcuna indagine relativamente a tale superamento.
3. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Castrovillari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Castrovillari.