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20 ottobre 2021
Il prelievo del DNA può avvenire anche in assenza del difensore purchè l'imputato abbia prestato il suo consenso

Il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità del campione biologico prelevato con il suo consenso ma senza essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Per la Cassazione l'unico presupposto rilevante è il consenso prestato della persona sottoposta al prelievo, poiché quest'ultimo non implica speciali competenze tecniche che prescrivono l'adozione di precise garanzie difensive, necessaria invece per la successiva attività di accertamento dei risultati.

La Redazione
Con la sentenza n. 37733 del 19 ottobre 2021, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso il provvedimento con cui era stata confermata la condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.
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