Con il comunicato stampa del 19 ottobre 2021, il Garante Privacy ha reso noto il provvedimento emesso nei confronti di Sky Italia per aver effettuato delle chiamate a fini promozionali utilizzando delle liste non verificate, acquisite da altre società. Secondo l'Autorità, il consenso dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non autorizzava Sky ad usare tali nominativi a scopi commerciali.
Il Garante Privacy ha sanzionato Sky Italia per aver effettuato delle chiamate promozionaliillecite, ordinandole il pagamento di oltre 3 milioni di euro e la cessazione del trattamento dei dati a fini commerciali realizzato con liste acquisite da altre società.
Il Garante Privacy ha sanzionato Sky Italia per aver effettuato delle chiamate promozionaliillecite, ordinandole il pagamento di oltre 3 milioni di euro e la cessazione del trattamento dei dati a fini commerciali realizzato con liste acquisite da altre società.
Il Garante Privacy ha sanzionato Sky Italia per aver effettuato delle chiamate promozionaliillecite, ordinandole il pagamento di oltre 3 milioni di euro e la cessazione del trattamento dei dati a fini commerciali realizzato con liste acquisite da altre società.
La vicenda trae origine dalle segnalazioni e dai reclami di persone che lamentavano la ricezione di chiamate indesiderate finalizzate alla promozione dei servizi offerti da Sky, sia direttamente sia tramite call center di altre società.
Conclusa l'attività istruttoria, era stato riscontrato che Sky aveva effettuato delle chiamate commerciali senza consenso e senza informativa, utilizzando delle liste non verificate, acquisite da altre società. Secondo il Garante Privacy, il consenso, dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste, di comunicare i propri dati a terzi non autorizzava la società convenuta ad impiegare tali nominativi per scopi promozionali.
Per svolgere correttamente l'attività di telemarketing, Sky avrebbe dovuto, in primo luogo, controllare mediante le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso il loro diniego a ricevere telefonate pubblicitarie dei suoi prodotti.
Successivamente, in sede di telefonata, la società avrebbe dovuto fornire all'utente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e, solo in caso di ottenimento del consenso, procedere con l'offerta commerciale.
Con il provvedimento, il Garante ha prescritto a Sky ulteriori misure, quali:
- inserire tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento anche l'indirizzo PEC indicato nel registro delle imprese;
- nominare i fornitori che svolgono attività promozionali per suo conto;
- vigilare l'operato di tali fornitori;
- verificare che i contatti promozionali siano gestiti correttamente.