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20 ottobre 2021
L’interesse collettivo alla messa in sicurezza del condominio prevale su quello commerciale del singolo

Nessun risarcimento dei danni al gestore di un ristorante rimasto oscurato dai ponteggi di un condominio a causa dei lavori di rifacimento della facciata.

La Redazione

Il gestore di un ristorante ubicato nel Comune di Milano aveva fatto domanda di occupazione del suolo pubblico per posizionarvi sedie, tavoli, fioriere e faretti in data antecedente alla medesima richiesta avanzata dal Condominio ai fini della collocazione di un ponteggio per lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria delle facciate e di rifacimento del manto di copertura dell'immobile.
Tenendo conto che il Comune aveva accordato la concessione a quest'ultimo e che l'immobile era adiacente all'esercizio gestito dal ricorrente, egli si rivolgeva al TAR Lombardia ritenendo di avere subito dei danni dalla decisione adottata dal Comune di provvedere alla concessione nei confronti del Condominio, in quanto i lavori da quest'ultimo intrapresi, tra le altre cose, avrebbero oscurato l'ingresso al suo esercizio commerciale.

Con la sentenza n. 2244 del 15 ottobre 2021, il TAR Lombardia respinge il ricorso del ricorrente, evidenziando che la sussistenza di un'autorizzazione che rende salvi i diritti dei terzi esplica i suoi effetti solo nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e richiedente, essendo invece priva di rilevanza verso i privati, i quali possono tutelarsi attraverso apposito ricorso ai rimedi civilistici, dunque attraverso la proposizione di un'azione risarcitoria ovvero la riduzione in pristino.
A tal proposito, il ricorrente sosteneva che il Condominio avrebbe tratto un vantaggio, ai suoi danni per fini pubblicitari, dagli spazi occupati dai ponteggi; tuttavia, il TAR rileva che tale danno sia riconducibile ad un'eventuale lesione di un suo diritto soggettivo, il quale esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

Peraltro, il TAR Lombardia ribadisce che «gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali della ricorrente, peraltro solo parzialmente compressi, e per un periodo circoscritto».

Anche per questo motivo, il TAR respinge il ricorso.