
Agenzie e Direzioni Provinciali: la questione della regolarità del sistema delle notifiche da effettuare all'INPS assume rilevante importanza.
La Corte d'Appello di Napoli annullava con rinvio la pronuncia emessa dal Tribunale con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente contro l'INPS. Per effetto della prima pronuncia, l'Istituto era stato condannato al pagamento di una certa somma a titolo di rivalutazione pensionistica.
A fondamento della decisione della Corte d'Appello vi era la rilevata...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza n. 4355 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha annullato, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 cpc, la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale -in contumacia dell'INPS- era stato accolto il ricorso proposto da B. A. ed era stato condannato l'Istituto al pagamento della somma di euro 191.690,24 a titolo di rivalutazione pensionistica ai sensi dell'art. 13 co. 8 legge n. 257/1992.
2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato la irritualità della notifica del ricorso di primo grado all'INPS perché essa era stata effettuata presso l'Agenzia dell'INPS di (omissis) e presso (omissis) dell'Istituto e non, invece, presso la (omissis) dell'INPS ai sensi dell'art. 44 co. 3 del D.L. n. 326/03, dovendosi ritenere possibile la notifica presso le Agenzie solo nel caso in cui esse fossero ubicate in una sede di Tribunale e non vi fosse altra sede sovraordinata. Vertendosi in una ipotesi di irregolarità della notifica, la Corte di merito ha ritenuto travolta la validità di tutti gli atti successivi del processo.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B. A. affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito l'INPS con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
Motivi della decisione
1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 co. 3 del D. L. n. 269/03 sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, il criterio per la individuazione della struttura presso cui notificare l'atto introduttivo del giudizio doveva essere unicamente quello della vicinanza territoriale alla residenza del ricorrente, come del resto specificato nella Circolare n. 84/04 dell'Istituto, di talché la notifica effettuata, nella fattispecie, alla Direzione Sub-provinciale in (omissis), in considerazione del luogo di residenza (omissis)) era da ritenersi corretta.
2. Il suddetto motivo invita ad una riflessione particolare sull'interpretazione della norma censurata, non essendovi precedenti specifici in materia.
3. L'art. 44 comma 3 del D.L. n. 326/2003 testualmente recita: <gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati>.
4. E' pacifico che non si verte, nella fattispecie in esame (avente ad oggetto la rivalutazione pensionistica ai sensi dell'art. 13 co. 8 legge n. 257/1992), in materia di invalidità civile ai cui giudizi si applicano le disposizioni del D.I n. 203/2005 conv. con legge n. 248/2005 ovvero l'art. 145 cpc.
5. Orbene, ai fini di risolvere la questione sottoposta al Collegio, può essere significativo, da un lato, prendere atto di quanto affermato da questa Corte con la pronuncia n. 21040/2011 ove, seppure per un diverso problema procedurale, sono state precisate le finalità sostanziali sottese alla modifica legislativa introdotta dall'art. 44, comma 3 del d.l 326/2003, sottolineando che "lo scopo è evidentemente quello di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti".
6. Se dunque questa è la finalità della norma, dovrebbe rilevarsi che la disposizione non prevede un elenco delle strutture territoriali dell'INPS (come poi delineato nella circolare n. 31 del 2004 dell'Istituto stesso), improntato ad una sovraordinazione amministrativa e gerarchica, presso cui notificare l'atto introduttivo del giudizio, ma vuole privilegiare, ai fini appunto della individuazione del luogo cui effettuare la notifica, un collegamento funzionale tra la sede territoriale ed il luogo di residenza del ricorrente.
7. Importante, sotto il profilo logico-sistematico della interpretazione della norma come delineata, potrebbe essere proprio l'uso della locuzione "soggetti privati interessati", che manifesta sia la esigenza per il ricorrente di avere come interlocutore la struttura che gestisce la sua posizione previdenziale, sia la necessità, per l'Istituto, di evitare passaggi burocratici nella acquisizione dei dati dell'interessato.
8. Dall'altro lato, però, non può non considerarsi che l'INPS, proprio con la circolare sopra richiamata, ha specificato che per strutture territoriali si devono intendere le Direzioni Provinciali e Sub-Provinciali e tutte le Agenzie site in località sede di Tribunale o sede di sezione di Tribunale, collegando in tal modo le notificazioni alle diramazioni territoriali abilitate al servizio di ricezione degli atti giudiziari perché sedi dell'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia, in un'ottica di funzionalità, centralità e razionalità del sistema.
9. Ciò, appunto, avvalorerebbe che vi sia una sovraordinazione amministrativa nella individuazione delle strutture nel senso che quelle effettuate alle Agenzie sarebbero ammissibili solo se queste siano ubicate in una sede di Tribunale (o di sezione di Tribunale) e in mancanza di Direzioni Provinciali e Sub-Provinciali dell'INPS.
10. Per le considerazioni svolte, ritenuto che la decisione della fattispecie oggetto di causa assume rilevante importanza nell'ambito della regolarità del sistema delle notifiche da effettuarsi all'INPS e, quindi, valore nomofilattico, va disposta la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta.
P.Q.M.
La Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti per la decisione in Sezione Sesta, dispone trasmettersi il procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.